Regime di tassazione della polizza assicurativa collettiva
Nell'ipotesi in cui beneficiari della polizza sono i
lavoratori, l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio
aggiuntivo della retribuzione (c.d."fringe benefit") dei lavoratori
dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene
protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, del Tuir.
Tali somme, pertanto, sono da trattare come componente positiva del reddito di
lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, ferma restando
l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore
dell'emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura
concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato
l'importo complessivo di euro 258,23 (Agenzia Entrate - risposta 18 settembre
2020, n. 383).