Regime di tassazione della polizza assicurativa collettiva

Nell'ipotesi in cui beneficiari della polizza sono i lavoratori, l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d."fringe benefit") dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.
Tali somme, pertanto, sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, ferma restando l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell'emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di euro 258,23 (Agenzia Entrate - risposta 18 settembre 2020, n. 383).