Legislazione - MINISTERO AFFARI ESTERI - Decreto ministeriale 08 maggio 2025

Esenzione dalla captazione degli identificatori biometrici per determinate categorie di richiedenti visto nazionale

 

Art. 1

 

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esentati dalla captazione degli identificatori biometrici all'atto della presentazione della domanda di visto nazionale i soggetti che seguono:

a) persone che richiedono un visto diplomatico o un visto per missione, a condizioni di reciprocità;

b) personale militare e civile di Stati membri dell'Alleanza Atlantica e del G7 inviati a prestare servizio presso strutture militari situate nel territorio italiano, a condizioni di reciprocità;

c) familiari conviventi delle persone di cui alle lettere a) e b), appartenenti alle categorie individuate dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, a condizioni di reciprocità;

d) persone di nazionalità di uno Stato membro del G7 che richiedono un visto per studio.

2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è incaricata del monitoraggio dell'applicazione del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2025, n. 111.