Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 15 maggio 2025, n. 9
Decreto Legislativo n. 141/2024 - Modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 141/2024 (NOTA 1), recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio dell’istituto della rappresentanza doganale, delineato dall’articolo 31 dell’Allegato 1 del menzionato decreto legislativo, al comma 6 dello stesso prevede la possibilità, per il rappresentante doganale, di avvalersi della figura di personale ausiliario per l’esclusivo espletamento di mansioni di carattere esecutivo. Tale figura, con caratteristiche in larga parte differenti, era già prevista dalla normativa doganale nazionale ora abrogata.
Al riguardo, tenuto conto del confronto svoltosi sia con le strutture territoriali dell’Agenzia sia con il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, quale organo rappresentativo della categoria professionale, sono state valutate le modalità di gestione della menzionata figura conseguentemente alla riforma operata, ai fini dell’aggiornamento della prassi alle disposizioni legislative.
Ciò posto, appare opportuno fornire indicazioni atte ad uniformare le attività funzionali con i relativi aspetti amministrativi connessi alle formalità operative della particolare mansione.
In via generale, resta fermo lo stretto ambito dei compiti attribuibili, confermato dall’attuale previsione normativa, ai sensi del citato articolo 31, comma 6, data la finalità orientata all’individuazione di un soggetto incaricato dell’espletamento di mansioni definite “di carattere meramente esecutivo”, da svolgersi entro i limiti di delega individuati direttamente dal rappresentante doganale, sotto la cui responsabilità è chiamato ad operare il personale ausiliario. In proposito, rimane, dunque, impregiudicata l’ipotesi recata dal citato comma 6 dell’articolo 31, inerente alla facoltà concessa all’Agenzia di poter chiedere, qualora ne venga ravvisata la necessità, l’atto di legittimazione del conferimento dell’incarico attribuito al personale di cui si discute.
Cionondimeno, non potendosi trascurare l’osservanza degli adempimenti idonei alla regolamentazione degli accessi presso gli Uffici doganali, occorre contemperare, in ottica di semplificazione, l’attività di vigilanza e controllo demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con un’efficace ed immediata identificazione delle persone fornite di delega del rappresentante doganale per le suddette funzioni.
A tal fine, potrà risultare adeguato, nei casi richiamati dalla disposizione - in cui necessiti la presenza fisica per lo svolgimento delle operazioni doganali - ed il compito affidato non sia limitato ad una singola attività, acquisire una tantum la prova dell’incarico conferito, il cui atto contiene l’espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei delegati.
Per quanto riguarda, poi, l’operatività della categoria professionale degli spedizionieri doganali, considerata l’abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del T.U.L.D., concernenti la disciplina del loro personale ausiliario, avente precedentemente la finalità, non più prevista, di svolgimento del prescritto tirocinio professionale, si fa presente quanto segue.
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, essendo in possesso di tutti quanti gli elementi informativi finora utili per l’identificazione del suddetto personale, fornisce un tesserino di riconoscimento, di cui si inoltra un fac-simile, rilasciato dall’Ordine professionale autonomamente e direttamente agli interessati. Il predetto tesserino potrà essere utilizzato a comprova dell’incarico ricevuto nonché per facilitare l’accesso presso le strutture dell’Agenzia.
Posto quanto sopra, le istruzioni fino ad ora vigenti (NOTA 2), relative al sistema procedurale di gestione del personale ausiliario, in applicazione delle summenzionate previsioni di cui ai citati articoli 45 e 46 del TULD, si intendono superate.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà applicative saranno tempestivamente segnalate alla Scrivente.
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Note:
(1) Che abroga il D.P.R. n. 43/73 (T.U.L.D.)
(2) di cui alla Circ. 1982/VIII/200 prot. 626 del 27.03.1982 e successive integrazioni