CCNL NOLEGGIO AUTOMEZZI: aspetti economici del rinnovo

05 nov 2019 Siglato il 23/10/2019, tra l’ANIASA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

La presente intesa decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2021.

Aumenti Retributivi e nuovi minimi tabellari

Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nelle seguenti Tabelle e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.

Aumenti minimi tabellari

Livello

Parametro

Novembre 2019

Marzo 2020

Gennaio 2021

Marzo 2021

Q1 200 € 39,47 € 26,32 €19,74 € 72,37
Q2 200 € 39,47 € 26,32 €19,74 € 72,37
A1 200 € 39,47 € 26,32 € 19,74 € 72,37
A2 188 €37,11 € 24,74 € 18,55 € 68,03
B1 170 € 33,55 € 22,37 € 16,78 €61,51
B2 162 €31,97 €21,32 € 15,99 € 58,62
B3 155 € 30,59 € 20,39 € 15,30 € 56,09
C1 152 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 55,00
C2 134 € 26,45 € 17,63 € 13,22 € 48,49
C3 125 € 24,67 €16,45 € 12,34 € 45,23
C4 100 € 19,74 €13,16 €9,87 €36,18

 

Nuovi minimi tabellari

Livello

Parametro

Novembre 2019

Marzo 2020

Gennaio 2021

Q1 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80
Q2 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80
A1 200 € 1.790,74 € 1.817,06 € 1.836,80
A2 188 € 1.683,30 € 1.708,03 € 1.726,58
B1 170 € 1.522,10 € 1.544,47 € 1.561,25
B2 162 € 1.450,49 € 1.471,81 € 1.487,80
B3 155 € 1.387,80 € 1.408,20 € 1.423,49
C1 152 € 1.360,93 € 1.380,93 € 1.395,93
C2 134 € 1.199,80 € 1.217,43 € 1.230,65
C3 125 € 1.119,19 € 1.135,64 € 1.147,97
C4 100 € 895,37 € 908,52 € 918,39

Dall’1/3/2021 entra in vigore la nuova scala parametrale con l'E.A.R. Contrattuale aggiuntivo.
Pertanto, a decorrere dall’1/3/2021, i minimi tabellari saranno i seguenti:

Livello

Nuovi parametri

Aumenti dall’1/3/2021

Retribuzione tabellare marzo 2021

Indennità di contingenza

E.D.R. protocollo intesa 1992

Incremento economico Nuova Scala

E.A.R. Contrattuale CCNL 22/10/2019

Q1 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45
Q2 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45
A1 205 € 72,37 € 1.882,66 € 529,75 € 10,33 € 45,92 € 26,45
A2 193 € 68,03 € 1.772,46 € 527,49 € 10,33 € 45,92 € 22,11
B1 176 € 61,51 € 1.616,34 € 524,10 € 10,33 € 55,10 € 6,41
B2 168 € 58,62 € 1.542,87 € 522,46 € 10,33 € 55,10 € 3,52
B3 161 € 56,09 € 1.478,58 € 521,06 € 10,33 € 55,10 € 0,99
C1 155 € 55,00 € 1.423,48 € 520,75 € 10,33 € 27,55 € 27,45
C2 138 € 48,49 € 1.267,35 € 517,26 € 10,33 € 36,73 € 11,75
C3 128 € 45,23 € 1.175,52 € 515,67 € 10,33 € 27,55 € 17,68
C4 100 € 36,18 € 918,37 € 511,44 € 10,33 - € 36,18

L’ultima tranche, fissata all’1/3/2021, verrà riconosciuta, per ogni livello di inquadramento, in parte come incremento sui minimi tabellari in conseguenza dell’introduzione dei nuovi parametri di inquadramento ed in parte con la creazione di un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, pari alla differenza tra l’importo della quarta tranche di aumento contrattuale e l’incremento del minimo tabellare derivante dall’attuazione della nuova scala parametrale.

Una Tantum

Le Parti convengono che verrà erogato un importo forfettario di € 330,00 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente, in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020.

Livello

Parametro

Novembre 2019

Febbraio 2020

Totale

Q1 200 € 217,11 €217,11 € 434,21
Q2 200 € 217,11 € 217,11 € 434,21
A1 200 € 217,11 € 217,11 € 434,21
A2 188 € 204,08 € 204,08 € 408,16
B1 170 € 184,54 € 184,54 € 369,08
B2 162 € 175,86 € 175,86 € 351,71
B3 155 € 168,26 € 168,26 € 336,51
C1 152 € 165,00 € 165,00 € 330,00
C2 134 € 145,46 € 145,46 € 290,92
C3 125 € 135,69 € 135,69 € 271,38
C4 100 € 108,55 € 108,55 € 217,11

L’una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mpse inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione.

Indennità di trasferta

Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale e le relative modalità, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe economica in quanto effettivamente sostenute;
b) dal Gennaio 2020, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
- territorio nazionale per il pernottamento: € 55,00 per ogni pasto: € 30,00;
- territorio estero per il pernottamento: € 75,00 per ogni pasto: € 35,00 ;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente articolo, il ticket restaurant non è dovuto.

Indennità varie

Indennità di lingue estere: Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di € 9,00 mensili. Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13a e di 14a mensilità e del tfr. Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di € 9,00 mensili comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi.

Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi: Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene corrisposta una indennità mensile dell'importo di € 7,00 Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13.ma e 14.ma mensilità e del tfr.

Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese esercenti autorimesse/parcheggi: Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.

Istituzione ticket restaurant (buono pasto): Per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall’art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dall’1/1/2020 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dall’1/1/2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.

Riposo compensativo

Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Per il lavoro straordinario, notturno, festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:
- lavoro straordinario diurno feriale 25%
- lavoro straordinario notturno 50%
- lavoro straordinario festivo 65%
- lavoro straordinario notturno festivo 75%
- lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
- lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%
Le parti concordano nel riconoscere le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra a decorrere dalle ore 22.