CCNL Agidae Scuola:accordo sulla regolamentazione dell'attività didattica

08 APR 021 Sottoscritto, il 16/3/2021, tra AGIDAE, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL, SINASCA, un accordo per verificare l'applicazione degli strumenti per l'anno scolastico 2020/2021, atti a regolamentare l'attività didattica delle scuole paritarie che applicano il CCNL AGIDAE/Scuola in riferimento a situazioni da COVID-19.

A seguito del perdurare dello stato di crisi epidemiologica, gli Istituti scolastici, nell'organizzazione dell'attività didattica incontrano oggettive difficoltà a reperire personale docente esterno per le supplenze, dovute alle assenze improvvise del personale titolare che, nell'anno scolastico 2020/2021, si presentano anche più frequenti, soprattutto a causa di condizioni di positività da COVID 19, di quarantena fiduciaria, di isolamento obbligatorio e di effettuazione della vaccinazione.
L'art. 47 del vigente CCNL AGIDAE/Scuola, nel regolamentare l'utilizzo delle "70 ore" annue (che si riducono a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell'orario settimanale contrattuale e a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell'orario settimanale contrattuale), recuperate dal docente con 26 giorni di ferie estive aggiuntive, prevede che solo un massimo di 10 ore delle stesse possano essere richieste per "supplenze saltuarie".
L’attuale situazione di emergenza epidemiologica potrebbe non permettere il completo utilizzo delle suddette 70/50/25 ore annue, nelle attività per le quali sono normalmente destinate (come, ad esempio, per le uscite didattiche) o programmate dal Collegio docenti, riducendo di fatto la possibilità che il docente possa fruire di tutti i 26 giorni di ferie estive aggiuntive;
Pertanto, le parti, in via eccezionale e temporanea, per il solo anno scolastico 2020/2021, convengono che al personale docente:
- che abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time;
- che nell'anno scolastico 2020/2021 non abbia avuto sospensione parziale o totale dal lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD);
- al quale sia applicato l'Accordo AGIDAE/OO.SS. del 9/12/2020 "Per la regolamentazione della didattica a distanza nelle scuole paritarie che applicano il CCNL AGIDAE/Scuola", in caso di attività didattica totalmente o parzialmente sospesa in presenza, per cause riconducibili all'emergenza COVID-19;
Nell’ambito dell’istututo contrattuale delle 70 ore (ridotte a 50 o 25 ore nel part time) recuperate dal docente con 26 giorni di ferie estive aggiuntive a quelle ordinarie, il limite massimo di 10 ore annue, che possono essere richieste per supplenze saltuarie, possa essere incrementato di:
- altre 20 ore annue, per orari individuali di lavoro oltre i 2/3 dell'orario settimanale contrattuale,

- altre 10 ore annue, per orari individuali di lavoro fino ai 2/3 dell'orario settimanale contrattuale,
- altre 2 ore annue, per orari individuali di lavoro fino a 1/3 dell'orario settimanale contrattuale,

fermo restando che, in caso di rapporto di lavoro part-time, l'effettuazione della supplenza deve essere resa compatibile con le altre esigenze del docente.
Nel caso in cui l'unità didattica della "supplenza" svolta in presenza o a distanza (in modalità sincrona o asincrona) sia inferiore a 60 minuti, si considera della durata di 1 ora agli effetti del calcolo delle 70 ore (o delle 50 o delle 25 ore, in caso di part-time).
Le ore di supplenza che siano state richieste ed effettuate, oltre le 10 ore, prima della data del presente Accordo, vengono retribuite con la retribuzione di marzo 2021, secondo la quota oraria di retribuzione globale.

Il presente accordo non è applicabile alle lavoratrici madri, entro un anno di vita del figlio, non essendo loro richiesto lo svolgimento delle "70 ore".
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali/regionali sulle 70 ore di miglior favore.