Erronea indicazione di un credito IVA in dichiarazione e opposizione alla cartella di pagamento

Il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Corte di cassazione - ordinanza 10 giugno 2021, n. 16462).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione relativamente ad una cartella di pagamento che contestava al contribuente agricolo l’erronea indicazione a compensazione di un credito IVA, in quanto una impresa agricola in regime speciale (art. 34, D.P.R. n. 633/1972) non poteva dichiarare un’imposta IVA a credito.
A riguardo, i giudici della Corte hanno precisato che qualora il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, la società contribuente non aveva tempestivamente proceduto alla correzione dell'errore denunciato, ma si era tuttavia opposta alla ripresa dell'Amministrazione finanziaria fondata, nella prospettazione difensiva, su di un errore nella compilazione della dichiarazione (erronea indicazione dì un credito IVA).
Il giudice di appello ha errato a sostenere che il contribuente non potesse contestare l'esistenza del menzionato errore in sede di opposizione a cartella di pagamento notificata ai sensi dell'art. 54 bis, D.P.R. n. 633/1972. Il giudice avrebbe dovuto, invece, verificare nel merito se la dichiarazione del contribuente fosse effettivamente infedele ovvero se fosse viziata da un errore emendabile e trarne le dovute conseguenze ai fini della fondatezza o infondatezza dell'impugnazione proposta, anche in ragione dell'effettiva compensazione del credito portato in detrazione.