Prassi - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 22 febbraio 2021, n. 310

Unità di informazione finanziaria per l’Italia - Comunicazioni dell’11 febbraio 2021 e del 16 febbraio 2021

 

1. L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato, in data 11 febbraio 2021, l’allegata comunicazione, recante "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19".

La Comunicazione, nel confermare la necessità di mantenere l’approccio improntato alla massima collaborazione attiva, fornisce elementi integrativi della precedente Comunicazione del 16 aprile 2020, con la quale l’UIF aveva richiamato l’attenzione su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite venute in evidenza nel corso della pandemia (cfr. Lettera Circolare ABI, Prot. 000767, del 21 aprile 2020).

Nel fare integrale rinvio ai contenuti della Comunicazione in oggetto, si segnala, tra l’altro, che:

- nel paragrafo 2 si fa riferimento, nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, al riconoscimento delle detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi cui si accompagna la possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta per agevolarne la monetizzazione.

In relazione ai citati crediti la Comunicazione evidenzia la necessità di considerare una serie di rischi, per ciascuno dei quali vengono richiamati alcuni punti di attenzione;

- nel paragrafo 3 si fa riferimento - evidenziando gli aspetti su cui porre attenzione - alla necessità di monitorare l’operatività dei richiedenti l’accesso ai contributi a fondo perduto, ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e, in generale, a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione delle conseguenze economiche del COVID-19, sono comunque accessibili per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia. Vengono in rilievo, inoltre, le misure approntate in relazione al finanziamento delle imprese attraverso strumenti di equity, di debito o similari e flussi finanziari connessi con gli approvvigionamenti utili al contrasto dell’emergenza sanitaria e con lo svolgimento di attività imprenditoriali;

- nel paragrafo 4, si fornisce un’avvertenza riguardante le attività svolte per via telematica stante il perdurante incremento dell’utilizzo della rete internet, dell’ecommerce e la progressiva diffusione di strumenti di pagamento e operazioni che non richiedono l’interazione fisica con il cliente. Si richiama l’attenzione affinché i vantaggi connessi a questa operatività in termini di rapidità, versatilità e riduzione dei costi non si traducano in una diminuzione dei controlli;

- infine, nel paragrafo 5 della Comunicazione, si evidenzia, in sintesi, che:

- gli elementi informativi riportati nella Comunicazione hanno natura esemplificativa; tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007 devono valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operatività sintomatiche di rischi di comportamenti illeciti connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- occorre svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare la piena condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007;

- eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività;

- è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19;

- i soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

2. Si segnala inoltre che l’UIF ha pubblicato il 16 febbraio 2021, sul proprio sito internet, la versione aggiornata del Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Tra le principali novità, l’UIF evidenzia la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS relativi ad errori bloccanti e non bloccanti, riportato in Appendice 1 del Manuale.

Inoltre, per agevolare ulteriormente i segnalanti, sono stati inseriti nuovi esempi di errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio delle SOS.

 

Allegato

Unità di informazione finanziaria per l’Italia

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19

 

1. Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 incide negativamente sulla liquidità delle imprese e delle famiglie, accentuando le tensioni finanziarie e la debolezza del tessuto economico.

In tale contesto il Governo ha assunto importanti iniziative per sostenere l’economia.

Con la Comunicazione del 16 aprile 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha richiamato l’attenzione su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia, anche grazie al confronto tra istituzioni nazionali e nell’ambito di organismi internazionali.

È stato richiamato il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi, di possibili manovre speculative, nonché il rischio di usura, di acquisizione diretta o indiretta delle imprese da parte di organizzazioni criminali; ulteriori indicazioni hanno riguardato il ricorso a tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive, possibili abusi sia nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico sia in sede di utilizzo delle risorse disponibili, come pure il pericolo di azioni illegali realizzate on line.

Ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio è stato chiesto di calibrare i presidi di prevenzione nel modo più efficace, supportando adeguatamente il dispiegarsi degli interventi di sostegno, ma anche intercettando e comunicando tempestivamente eventuali sospetti alla UIF, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007.

Nel contempo sono proseguite le attività di osservazione e studio per identificare potenziali nuovi rischi connessi con la gestione della pandemia e favorire l’emersione e la valutazione di possibili sospetti (NOTA 1).

In proposito, nel confermare la necessità di mantenere l’approccio improntato alla massima collaborazione attiva, si forniscono di seguito elementi integrativi della richiamata Comunicazione di aprile 2020.

2. Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione (NOTA 2).

In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

In merito al punto sub i), negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati dalla UIF il 10 novembre 2020, è stato evidenziato che le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari.

Nello schema D sono state, in particolare, delineate le anomalie più ricorrenti e significative dal punto di vista del profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti (NOTA 3) e da quello oggettivo dei comportamenti rilevati (NOTA 4).

Con riguardo ai crediti di imposta ora riconosciuti sulla base delle misure temporanee introdotte dalla legislazione emergenziale, è quindi importante tenere conto delle predette indicazioni e valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti.

Per quanto concerne i punti sub ii) e iii), si consideri che i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto forma di detrazione dalle imposte dovute o di sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante (NOTA 5).

Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti (NOTA 6).

Ne deriva l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva.

Va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni (NOTA 7).

3. È altresì necessario monitorare l’operatività dei richiedenti l’accesso ai contributi a fondo perduto, ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e, in generale, a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione delle conseguenze economiche del COVID-19, sono comunque accessibili per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia.

Rilevano poi le misure approntate in relazione al finanziamento di imprese attraverso strumenti di equity, di debito o similari, come pure i flussi finanziari connessi con gli approvvigionamenti utili al contrasto dell’emergenza sanitaria e con lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Soprattutto nel caso siano previsti vincoli di destinazione è importante intercettare tempestivamente eventuali sospetti di condotte distrattive, valutando per esempio se ricorrono inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso, quali giri di fondi su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l’estero o a favore di soggetti ricorrenti, operanti in settori economici non compatibili con l’attività del cliente o accompagnati da motivazioni generiche, spese non coerenti con l’attività di impresa o eccessive rispetto all’ordinaria gestione, specie per consulenze o per la fornitura di non meglio specificati prodotti e servizi, o l’acquisto di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute virtuali.

Tali verifiche risultano agevolate quando sia previsto l’impiego del conto corrente dedicato per la tracciabilità finanziaria (NOTA 8).

Occorre garantire che l’intervento di intermediari diversi o di strutture distinte di un medesimo intermediario non vada a detrimento delle esigenze di controllo; vanno sviluppate, anche ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del d.lgs. 231/2007, adeguate sinergie tra la fase di istruttoria ed erogazione della misura di sostegno e quella di monitoraggio delle modalità di utilizzo del rapporto sul quale la stessa misura confluisce, anche con riferimento agli eventuali vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente; efficaci scambi informativi, trasparenza delle procedure e rafforzamento delle verifiche sono funzionali a intercettare sospetti meritevoli di segnalazione.

In aggiunta a quanto indicato nella citata Comunicazione della UIF dello scorso 16 aprile, vanno considerati i seguenti elementi: il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali; l’eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni; la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell’operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all’ottenimento delle misure di sostegno; l’esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.

Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla sussistenza di garanzie o alla disponibilità di soglie minime di risorse economiche, occorre valutare se esse sono in linea con il profilo del richiedente il beneficio, specie in caso di provvista costituita da versamenti di contante o da accrediti privi di giustificazione o che riportino causali generiche o non coerenti.

Anomalie sintomatiche di illeciti connessi con le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione possono essere rappresentate dalla presenza di società che offrono servizi di intermediazione nel settore sanitario, allorquando questa attività non rientri nel relativo oggetto sociale ovvero vi sia stata inclusa di recente o se i volumi delle commissioni ricevute dalle società fornitrici (usualmente estere) non appaiano coerenti con il fatturato dei precedenti esercizi.

Oltre alle verifiche rafforzate sulle persone politicamente esposte (PEP) che possono essere collegate alla realizzazione degli interventi pubblici, occorre prestare attenzione alla valutazione dell’operatività di società o altre strutture associative direttamente o indirettamente riconducibili alle medesime PEP ovvero ai loro collaboratori, se noti. Particolari cautele sono richieste nel monitoraggio delle procedure a evidenza pubblica, degli affidamenti basati su ragioni d’urgenza, delle eventuali garanzie richieste e dei collegati flussi finanziari, specie se coinvolgono soggetti di recente costituzione, con profilo economico non coerente o normalmente operanti in settori diversi da quelli oggetto della procedura o dell’affidamento ovvero importi ingiustificati rispetto all’operatività osservata.

Il rischio di infiltrazioni criminali si annida sia nei tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche sia nell’interesse a gestire direttamente o indirettamente imprese operanti in settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi a causa della pandemia.

In proposito, nel richiamare i fattori di cui alla Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020, va considerato che presentano vulnerabilità accentuate il già citato comparto dei presidi medico-sanitari, come pure i settori immobiliare, edile, dei servizi di pulizia, tessile, turistico, della ristorazione e della vendita di prodotti alimentari, dei servizi funerari e dei trasporti (NOTA 9).

Accanto a forme di infiltrazione tradizionali sempre più invasive, che si concretizzano nell’estromissione dei titolari attraverso attività usurarie o estorsive o nell’utilizzo di prestanome, si manifesta il rischio di meccanismi fraudolenti, in genere basati su fatture per operazioni inesistenti, finalizzati nell’attuale contesto epidemiologico a ottenere vantaggi fiscali o erogazioni pubbliche non dovute (NOTA 10).

Resta essenziale il monitoraggio dei ruoli chiave delle imprese per cogliere se, negli assetti proprietari, manageriali e di controllo, vi siano soggetti privi di adeguata professionalità che appaiono come prestanome, specie se si tratta di individui noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali, come pure se ricorrano strutture artificiosamente complesse ovvero opache, che ostacolano l’individuazione del titolare effettivo, eventuali collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato ovvero frequenti variazioni nella compagine sociale o dell’organo amministrativo.

Con specifico riguardo al comparto sanitario pubblico e privato, la progressiva diffusione dei vaccini potrebbe determinare l’insorgere di interessi economici da parte di gruppi criminali e quindi di tipologie di illeciti simili ad altre già individuate in connessione con la pandemia, quali manovre speculative, fenomeni corruttivi, condotte fraudolente o distrattive con riferimento al commercio di vaccini, delle loro componenti, di test per la rilevazione di positività al virus o di falsi medicinali. Ad analoghi rischi rimangono esposte le imprese produttrici, distributrici o di servizi legati alla sanificazione ambientale.

4. Infine, un’avvertenza riguardante le attività svolte per via telematica stante il perdurante incremento dell’utilizzo della rete internet e dell’e-commerce.

Oltre alle transazioni on line rispetto alle quali si pone l’esigenza di contrastare l’incremento del rischio di reati informatici e di attività fraudolente (NOTA 11), occorre considerare le operatività realizzate attraverso i cd. "ATM evoluti" (NOTA 12), gli strumenti di pagamento basati su app mobile e, in generale, quelle consentite dai moderni business model degli intermediari sempre più orientati verso la prestazione di servizi senza interazione fisica con il cliente.

Le esigenze di distanziamento sociale imposte dalla crisi pandemica stanno portando a una progressiva diffusione di queste operatività ed è essenziale che i vantaggi in termini di rapidità, versatilità e riduzione dei costi non si traducano in una rarefazione dei controlli; questi ultimi devono anzi essere rafforzati mediante la strutturazione di adeguati strumenti di monitoraggio e l’introduzione di idonei limiti quantitativi, per mitigare il rischio di utilizzo distorto delle nuove tecniche per finalità illecite.

Va inoltre considerato che esistono transazioni dirette verso il cosiddetto dark web, indicato recentemente per l’acquisto di prodotti medicinali non sicuri, in genere a fronte della corresponsione di valute virtuali. In proposito, per mitigare il rischio di coinvolgimento in attività illecite e agevolare il riconoscimento di eventuali sospetti, sono senz’altro utili le tecniche di blockchain forensics per l’individuazione di contesti illegali.

Meritano poi attenzione le operazioni che coinvolgono le piattaforme o app di brokeraggio, fortemente sviluppatesi dall’inizio della pandemia, con una moltiplicazione dei depositi che gli utenti affidano ai gestori di piattaforme on line per la realizzazione di obiettivi di investimento (in valute, strumenti finanziari, criptovalute, come pure su materie prime). L’operatività rilevante e continuativa dei clienti che mostrano di interfacciarsi con queste piattaforme deve essere vagliata alla luce dei presidi antiriciclaggio, al fine di valutare l’esistenza di profili meritevoli di segnalazione.

Quanto all’incremento di possibili comportamenti illeciti nel settore dei giochi e delle scommesse, soprattutto on line, possono assumere rilievo l’impiego di strumenti di pagamento in via pressoché esclusiva e per importi significativi per operazioni connesse a detto comparto, specie da parte di nominativi privi di occupazione, ovvero l’utilizzo di carte di pagamento intestate a esercenti, ovvero a loro familiari o collaboratori ove noti, che potrebbero realizzare forme illegali di interposizione nell’attività di gioco.

Avuto presente il tradizionale interesse delle organizzazioni criminali per i profitti connessi con il settore, particolare attenzione va riservata alle operazioni di cessione e acquisizione degli esercizi commerciali nel comparto, anche a livello locale.

5. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di comportamenti illeciti connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Occorre in particolare svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare la piena condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 del d.lgs. 231/2007.

Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.

Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19. I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

 

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Note:

(1) A livello internazionale, il 16 dicembre 2020, il GAFI ha pubblicato il report Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing, per descrivere casi venuti all’attenzione in diversi Stati, compresa l’Italia. L’importanza di efficaci presidi è stata ribadita in uno Statement del Presidente del GAFI del 23 ottobre 2020. Sui rischi di infiltrazione criminale connessi con la pandemia si veda, inoltre, The impact of COVID-19 on organized crime del United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Un’aggiornata ricognizione di casistiche è contenuta in Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis, del 2 settembre 2020; in ambito europeo si veda il report di Europol del 12 novembre 2020 How COVID-19-related crime infected Europe during 2020 e, con riferimento ai rischi connessi alle campagne vaccinali, si vedano Early Warning Notification - Vaccine-related crime during the COVID-19 pandemic pubblicato sempre da Europol il 4 dicembre 2020, nonché Policy paper on COVID-19 vaccines and corruption risks: Preventing corruption in the manufacture, allocation and distribution of vaccines pubblicato dall’UNODC l’8 gennaio 2021.

(2) Cfr. artt. 119, 120, 121 e 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), inclusi quelli antisismici - cd. "sismabonus" (art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici - cd. "ecobonus" (art. 14 del citato D.L. n. 63 del 2013).

(3) Si richiamano a titolo esemplificativo gli indici concernenti le caratteristiche dell’impresa cedente o cessionaria (costituita o divenuta operativa di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti/accolli di debiti, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome, ecc.).

(4) È stato tra l’altro fatto riferimento a rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; alla stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti; ad anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose per il cessionario) o l’impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici verso l’estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all’acquisto di valute virtuali). Il credito fittizio può essere poi utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

(5) Anche in caso di sconto in fattura il fornitore potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari finanziari.

(6) In argomento si veda la Circolare n. 24/20 dell’Agenzia delle Entrate

(7) Cfr. Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

(8) Art. 1-bis, co. 1, lett. d), del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

(9) A livello nazionale, nel report Osservatorio sui pagamenti 3q 2020 pubblicato nel dicembre scorso, CERVED ha indicato le conseguenze sui pagamenti in base al settore in cui operano le imprese; a livello internazionale si vedano i già citati report Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing del GAFI e The impact of COVID-19 on organized crime dell’UNODC.

(10) Si veda il già citato report del GAFI Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing.

(11) Cfr. paragrafo 4 della Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020.

(12) Si tratta di sportelli automatici che oggi consentono prelievi e versamenti di contanti, anche ripetuti e senza limiti di importo prestabiliti a livello normativo, bonifici e giroconti, versamento di assegni, pagamenti, ricariche e donazioni.