Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 settembre 2026, n. 25154
Cessazione del rapporto di lavoro - Indebito pensionistico - Artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 - Errore imputabile all’ente erogatore - Omessa od incompleta segnalazione - Verifica di persistenza della condizione dichiarata - Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal signor A.S.S. contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede che, a sua volta, aveva accertato il diritto dell’INPS di ripetere la pensione di anzianità indebitamente erogata a partire dal 1° luglio 2011 e fino al 20 luglio 2016.
1.1. In fatto, la Corte territoriale ha accertato che l’assicurato, beneficiario di un assegno d’invalidità ex lege n. 222 del 1984 fino al 30 giugno 2011, aveva chiesto, con domanda del 2 maggio 2011, di beneficiare della pensione di anzianità a decorrere dal 1° giugno 2011, avendo cessato l’attività lavorativa il 30 aprile 2011; il 3 giugno 2011 riprendeva, tuttavia, a lavorare.
1.2. L’Istituto provvedeva a corrispondere la pensione ma con la diversa decorrenza del 1° luglio 2011, allorquando scadeva il triennio di godimento dell’assegno di invalidità, sicché al momento di effettiva erogazione del trattamento, l’assicurato svolgeva attività lavorativa.
1.3. In diritto, la Corte di merito ha osservato quanto segue: l’erogazione della pensione di anzianità presuppone «la cessazione dell’attività di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda di pensione, condizione che deve permanere anche nel momento in cui la pensione viene erogata».
Pertanto, nel caso di specie, difetta il «requisito essenziale della cessazione di ogni rapporto di lavoro al momento del conseguimento dell’assegno pensionistico».
Nessun errore può essere imputato all’Istituto, che ha verificato la sussistenza dei requisiti dichiarati e corrisposto l’assegno di pensione alla scadenza dell’assegno d’invalidità, in ossequio alle previsioni di legge.
L’assicurato, dal canto suo, non ha assolto all’onere di comunicare le modifiche «delle sue condizioni lavorative […] nelle more di decorrenza della pensione» (pagina 6 della pronuncia impugnata).
Né l’INPS si può accollare la verifica di «ciascuna posizione di pensione attiva (stante i milioni di posizioni gestite)» (pagine 6 e 7 della sentenza d’appello).
2. Il signor A.S.S. ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello e ha formulato tre motivi.
3. L’INPS ha resistito con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato, inizialmente, in camera di consiglio.
All’esito della stessa, per la particolare rilevanza di alcuni profili, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo; per la successiva trattazione è stata fissata l’odierna udienza pubblica, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una nuova memoria.
Anche l’Inps ha illustrato le sue difese con memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate per iscritto; i difensori del ricorrente e dell’Istituto hanno ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.
Ragioni della decisione
1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto».
Deduce che la Corte territoriale non abbia conferito alcun rilievo al comportamento dell’Istituto, idoneo a ingenerare un affidamento legittimo nel pensionato.
Invero, ove l’ente previdenziale avesse ottemperato alle indicazioni della Circolare n. 134 del 2004 e avesse respinto la domanda presentata in costanza di fruizione dell’assegno d’invalidità, l’interessato avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e non avrebbe intrapreso nel frattempo l’attività lavorativa.
2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente evidenzia «vizi di motivazione e violazione di diritto» e addebita alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato il contegno dell’Istituto.
Pur disponendo in tempo reale, mediante i modelli informatici UNILAV, di tutte le informazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa, l’ente previdenziale, il 3 dicembre 2011, ha trasformato la pensione di anzianità da provvisoria in definitiva, senza ravvisare anomalie di sorta.
3.– Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione di diritto e vizio di motivazione, in relazione all’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e censura la sentenza d’appello per aver negato l’irripetibilità dell’indebito, a dispetto della sussistenza di tutte le condizioni di legge: un provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, debitamente comunicato; l’imputabilità dell’errore all’Istituto, che non ha respinto la domanda di pensione di anzianità, rivendicata a decorrere dal primo giugno 2011 e dunque prima della ripresa dell’attività lavorativa, e comunque fruisce di ampie «possibilità di riscontro in tempo reale delle dichiarazioni dei datori di lavoro» (modelli UNILAV); l’insussistenza del dolo e la buona fede dell’accipiens.
4. Il ricorso va respinto.
4.1. I tre motivi vanno congiuntamente trattati per l’intima connessione che li lega.
4.2. Come osservato nell’ordinanza interlocutoria, tutte le censure, nel loro nucleo essenziale, investono l’interpretazione del requisito dell’errore imputabile all’Istituto e il connesso profilo della tutela dell’affidamento dell’accipiens, non discutendosi, invece, della natura indebita del trattamento erogato, pacifica in causa.
5. Opportuno richiamare, preliminarmente, la normativa che regolamenta l’indebito pensionistico e che individua nel combinato disposto degli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 la sua disciplina speciale e derogatoria rispetto alla regola generale della ripetibilità del pagamento privo di causa di cui all’art. 2033 c.c.
5.1. È noto che, nella materia previdenziale e assistenziale, la disciplina dell’indebito non è coincidente con quella codicistica, riflettendo la peculiarità del suo ambito applicativo; si è, peraltro, in presenza di un sistema variegato, modulato in ragione della natura delle prestazioni indebite.
A grosse linee, è possibile individuare tre differenti regimi -a seconda che le somme indebite si riferiscano a trattamenti pensionistici ovvero a prestazioni previdenziali diverse dalle pensioni o, ancora, a benefici assistenziali- che la Corte Costituzionale, ha in più occasioni, ritenuto legittimo, escludendo un'esigenza costituzionale che imponga «per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che [...] rientra [...] nella discrezionalità del legislatore (individuare) distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Cost. n. 264 del 2004; in senso analogo Corte Cost. n. 448 del 2000).
5.2. La complessità del sistema è tratteggiata bene da questa Corte che osserva come «lo ius retentionis del percipiente», nelle materie della previdenza e dell’assistenza, «vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico» (Cass. n. 21453 del 2013).
6. Tanto premesso in linea di principio, la presente fattispecie, come già detto, concerne un indebito pensionistico a carico dell’A.G.O.; in relazione alla stessa, rilevano le disposizioni degli artt. 52 e 13 innanzi indicate.
6.1. In particolare, l’art. 52 della legge n. 88 del 1989 stabilisce che: «1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni […] possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato [...]».
6.2. Il successivo art. 13 della legge 412 del 1991 ha chiarito che: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. […] 3. […]».
7. Per giurisprudenza oramai consolidata, il sistema tracciato dal combinato disposto delle due norme -che attua il bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’affidamento del pensionato e quella di salvaguardia della destinazione delle pubbliche risorse alle esigenze presidiate dall’art. 38 Cost.- delinea un meccanismo che subordina l'irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute a quattro, concorrenti condizioni:
a) il pagamento delle somme deve avvenire in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;
b) deve esserci la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) il pagamento delle somme deve essere l’effetto di un errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) non deve sussistere il dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
7.1. I più recenti arresti della Suprema Corte chiariscono che «la mancanza di una (qualunque) delle condizioni esposte esclude la irripetibilità dell'indebito per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c.» (Cass n. 17417 del 2016. Conforme la successiva Cass. nr. 14517 del 2020. Il principio è richiamato, in ultimo, da Cass. nn. 2169 e 8254 del 2026).
7.2. Ciò significa -per quanto più interessa il caso concreto- che se non c’è un errore imputabile all’Inps la disciplina dell’indebito torna ad essere quella generale, con ripetibilità delle somme erroneamente corrisposte (sia pure, con i temperamenti valorizzati dalla pronuncia n. 8 del 2023 della Corte costituzionale), non operando più il regime speciale dell’irripetibilità; tanto a prescindere dallo stato soggettivo dell’accipiens.
8. La normativa esaminata, tuttavia, non identifica chiaramente l’errore imputabile all'ente erogatore; ciò che si trae dal dettato normativo è solo che l’errore, qualunque ne sia la natura, sia attribuibile all’INPS. Per dirla con le parole di Cass. n. 25309 del 2009 «(q)uello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente».
8.1. Pertanto, la Corte ha riconosciuto il diritto dell’Inps al recupero dell'indebito, nel caso di prestazione conseguita per l’omessa comunicazione, da parte dell’assicurato, di un «reddito da fabbricato incidente su di un requisito della prestazione» (Cass. n. 25309 del 2009 cit.) o di trattamento liquidato per mancata comunicazione, da parte del pensionato, di una prestazione di lavoro all'estero (Cass. n. 19239 del 2018).
8.2. Nella stessa prospettiva, la Corte ha ritenuto ripetibile il supplemento di pensione erogato indebitamente per lo svolgimento di un’attività lavorativa, erroneamente segnalata dal pensionato (Cass n. 5984 del 2022).
8.3. La Corte ha escluso la configurabilità di un errore imputabile all’Inps anche quando l’Istituto è stato indotto a sbagliare da comportamenti di terzi, come, per esempio, nel caso del datore di lavoro che ha trasmesso dati contributivi inesatti cui è seguito il pagamento indebito del trattamento pensionistico (Cass. n. 17417 del 2016 cit. e successive conformi).
8.4. Diversamente ha ritenuto Cass. n. 10337 del 2023, non ravvisando l’errore imputabile all’Ente nella condotta dell’Inps che «già prima della liquidazione della pensione» aveva omesso il controllo dell’effettiva provvista contributiva.
9. La questione devoluta al Collegio si inscrive in questa cornice e pone nuovamente alla Corte il tema dei limiti entro i quali può configurarsi l’errore dell’Inps per non avere preso in considerazione fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione; in modo speculare, la questione investe il dovere di collaborazione dell’assicurato e la sua estensione.
9.1. Con riferimento al comportamento del pensionato, si è ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il «dolo» non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. n. 21019 del 2007; Cass. n. 12097 del 2013; Cass. n. 27096 del 2018; Cass. n. 8731 del 2019).
10. Ritornando all’ipotesi per cui è causa, l’indebito è conseguito al venir meno del presupposto costitutivo del diritto al trattamento pensionistico anticipato, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di riconoscimento del trattamento medesimo.
10.1. Nello specifico, è accaduto che il pensionato ha dichiarato, con la domanda amministrativa di pensione, la cessazione del rapporto di lavoro; in attesa della determinazione dell’Ente, la situazione dichiarata è mutata ma non è stata segnalata all’Inps.
Ne è scaturito il pagamento non dovuto, in quanto alla data di decorrenza del trattamento pensionistico era in atto lo svolgimento di un’attività lavorativa.
11. Reputa il Collegio che, nella descritta situazione, non siano ravvisabili le condizioni per l’operatività del meccanismo di irripetibilità tracciato dagli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 413 del 1991; da un lato, non è configurabile un errore dell’Inps; dall’altro, è rimasto inadempiuto l’obbligo informativo, imposto al pensionato.
11.1. La conclusione è in linea con l’esito di Cass. n. 19099 del 2026, pubblicata nelle more della presente decisione, che ha esaminato una vicenda esattamente sovrapponibile alla presente, in cui la prestazione indebita era scaturita dal fatto che, al momento dell’accesso al trattamento pensionistico, il pensionato aveva in essere un rapporto lavorativo, instaurato il giorno successivo alla presentazione della domanda di erogazione del trattamento medesimo.
12. Per la Corte, «la mancata comunicazione all’INPS dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa […] del pensionato […] (ha riguardato) un fatto causativo della cessazione […] dell'obbligazione […] non noto all’ente debitore» (in motivazione, Cass. n. 19099 del 2026 cit., con richiami ad altri precedenti).
13. A chiarimento di tale considerazione, va, in questa sede, precisato che, ai fini della configurabilità o meno di un errore imputabile all’Ente, la condotta che può esigersi dall’Istituto attiene al controllo di effettività dei dati dichiarati dall’assicurato, al momento della domanda amministrativa; l’obbligo di diligenza non può spingersi invece fino a pretendere una verifica di persistenza della condizione dichiarata; la sopravvenienza di circostanze che modificano la situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione non è conoscibile dall’Istituto se non segnalata dal pensionato; pertanto, in difetto di segnalazione, l’Ente, indipendentemente dal momento in cui viene a conoscenza della realtà della situazione, può ripetere i ratei di pensione indebitamente corrisposti, nei limiti, s’intende, della prescrizione del proprio credito.
Diversamente opinando, verrebbe ad affermarsi, a carico dell’INPS, un onere di indagine e controllo continuo sull’esistenza e la permanenza dei presupposti delle diverse prestazioni erogate che, viceversa, questa Corte ha già escluso, non essendo ricavabile dall’ordinamento previdenziale.
14. In definitiva, nel perimetro di attuazione del dovere di collaborazione attiva dell’assicurato è compreso l’onere di informazione di ogni dato che modifica la condizione del richiedente, come rappresentata nella domanda di prestazione, a prescindere dalla convinzione soggettiva di rilevanza o meno della relativa informazione.
15. Così precisati i confini delle reciproche obbligazioni, la conclusione cui è giunta la Corte di appello è immune dai mossi rilievi: il ricorrente, con la domanda di pensione, ha comunicato all’INPS di avere cessato l’attività lavorativa mentre non ha segnalato, come avrebbe dovuto fare, la ripresa dell’attività lavorativa intervenuta prima ancora dell’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
L’obbligo informativo non è stato affatto soddisfatto con la trasmissione del modello UNILAV, avvenuto ad altri fini da parte del datore di lavoro.
16. In conclusione, l’errore nell’erogazione della prestazione non è imputabile all’Istituto; esso, piuttosto, è l’effetto dell’inosservato informativo onere sull’assicurato e non di condotte omissive dell’Ente. gravante
17. La novità di alcuni dei profili esaminati giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
18. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.