Con lo "stato di emergenza" cedolare secca al 10%

La riduzione dell’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti di locazioni può essere applicata esclusivamente per gli immobili in locazione siti in un comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza dal 2009 al 2014 (Agenzia Entrate - risposta 07 novembre 2019, n. 470).

Il co. 2-bis, dell’art. 9, D.L. n. 47/2014, conv. con modif. in L. n. 80/2014, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) prevede la riduzione dell’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 2, co. 1, lett. c), L. n. 225/1992).

È al verificarsi dei suddetti eventi, ovvero nella loro imminenza che, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
Affinché possa trovare applicazione la norma agevolativa di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 9 è necessario che nella delibera siano specificamente indicati i comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014, lo stato di emergenza.

Pertanto, nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza dal 2009 al 2014, ai contratti di locazione di immobili può essere applicata la cedolare secca nella misura del 10%.