Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 21 ottobre 2020

Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa

Articolo 1

Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA

1. Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, rispettano le "Specifiche funzionali TARI-TEFA" di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

1. Gli "Avvisi di pagamento pagoPA" emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto.

2. I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.

3. I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.

4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane.

5. I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard pagoPA contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.

6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi

1. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.

Articolo 4

Disposizioni relative alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano

1. Il TEFA è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione.

Il tributo non si applica nella regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella provincia autonoma di Trento, per effetto dell’articolo 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella provincia autonoma di Bolzano in virtù dell’articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.

Articolo 5

Applicazione per le annualità 2021 e seguenti del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020

1. Restano ferme per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell’economia e delle finanze.

Allegato A

SPECIFICHE FUNZIONALI TARI - TEFA

In linea generale, tutti i Comuni sono tenuti ad aderire a pagoPA (art. 5 del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), allo scopo di rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Attraverso l’attivazione di pagoPA, il Comune offre al contribuente la possibilità di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) - ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (IUV). Il Comune, tramite la RPT, può incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi PSP aderenti a pagoPA e ottenere, di contro, la Ricevuta Telematica (RT) - ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo di attestare l’avvenuto pagamento e garantire l’irrevocabilità dello stesso - che è liberatoria nei confronti del cittadino. Il pagamento sarà quindi regolato contabilmente allorché il PSP abbia predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al Comune, ossia il documento informatico in cui vengono elencati tutti i pagamenti effettuati nella medesima giornata operativa, precedentemente accreditati tramite SCT cumulativo.

A seguire si individuano le funzionalità previste per il pagamento della TARI-tributo e TARI-corrispettiva e TEFA con la piattaforma pagoPA, specificando il ruolo dei diversi attori coinvolti e le funzionalità aggiuntive necessarie al fine di una corretta ripartizione delle predette entrate e della relativa rendicontazione analitica.

In particolare:

1. Il Comune e il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono responsabili del servizio di incasso delle entrate in discorso. A detti soggetti spetta il compito di calcolo dell’importo da pagare e la definizione dettagliata degli importi parziali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia/Città Metropolitana, riferiti rispettivamente alla TARI-tributo e alla TARI-corrispettiva destinate al Comune o al soggetto affidatario e al tributo TEFA destinato alla Provincia/Città Metropolitana.

Il Comune e il soggetto affidatario dovranno altresì emettere gli "Avvisi di pagamento pagoPA" da recapitare ai propri cittadini/utenti. Tale avviso dovrà contenere le opportune indicazioni in merito al pagamento delle suddette entrate secondo le disposizioni vigenti. In parallelo, gli stessi soggetti potranno inoltre generare avvisature digitali tramite la piattaforma IO.

Il Comune o il soggetto affidatario dovrà essere in grado di accettare pagamenti pagoPA disposti dal PSP e attivare l’incasso on line dal proprio sito (secondo gli standard pagoPA).

2. Il cittadino deve poter far fronte a quanto riportato sull’avviso tramite un'unica transazione di pagamento disposta o dal sito dell’Ente o presso i canali telematici, le App, gli sportelli di tutti i PSP aderenti alla piattaforma pagoPA.

3. Il PSP (Banche, Poste, Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento) dovrà consentire il pagamento così come previsto dalle specifiche pagoPA generando tempestivamente le ricevute previste dalle suddette specifiche. Entro la giornata operativa successiva a quella durante la quale è stato disposto il pagamento, il PSP dovrà accreditare, in quota parte, le somme incassate, sui conti di accredito dei diversi Enti Beneficiari (Comune, soggetto affidatario e Provincia/Città Metropolitana), così come previsto dalle specifiche pagoPA. Entro un’ulteriore giornata operativa, il PSP dovrà rendere disponibile un flusso di rendicontazione per ogni accredito effettuato, così come previsto dalle specifiche pagoPA.

4. Le Province/Città Metropolitane, benché non rivestano un ruolo attivo, dovranno essere comunque aderenti e attive sulla piattaforma pagoPA così da poter ricevere, contestualmente a ogni pagamento, i documenti informatici attestanti il pagamento, così come previsto dalle specifiche pagoPA.

5. I Comuni e i soggetti affidatari che non saranno stati in grado di sviluppare una soluzione o adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione "in riuso" messa a disposizione da numerose società "in house" regionali, dovranno ottemperare all’obbligo aderendo alla soluzione centralizzata resa disponibile in sussidiarietà da PagoPA SPA.

Aderendo a tale soluzione i medesimi soggetti, rendendo disponibili, opportunamente integrati, i dati attualmente trasmessi dai loro gestionali per la postalizzazione degli avvisi TARI, potranno ottenere i seguenti servizi:

- postalizzazione degli avvisi pagoPA;

- generare, a richiesta, un avvisatura digitale tramite infrastruttura IO,

- consentire il pagamento con App IO;

- consentire il pagamento mediante i canali resi disponibili su pagoPA dai PSP aderenti alla piattaforma;

- consentire il pagamento on line mediante risorse rese disponibili da PagoPA SPA.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui l’allegato è parte integrante, i requisiti sopra esposti saranno recepiti dalle specifiche tecniche della piattaforma pagoPA e pubblicate sul sito www.pagopa.gov.it alla sezione "Linee guida e regole tecniche".

Sullo stesso sito saranno pubblicati i termini e le condizioni per aderire alla soluzione centralizzata.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 novembre 2020, n. 277.