Legislazione - UE - Regolamento 21 novembre 2019, n. 2019/2026

Che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

 

Articolo 1

 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) il Capo IV è così modificato:

a) l’intestazione del Capo IV è sostituita dalla seguente:

«OPERAZIONI IMPONIBILI

(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

 

Sezione 1

Cessioni di beni

(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)»;

b) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5-bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;

b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all’acquirente; (2)

c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;

d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

 

Articolo 5-ter

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni.

L’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione. (2)

 

Articolo 5-quater

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un’interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l’IVA gravante su tali cessioni e versare l’importo corrispondente;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;

c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

 

Articolo 5-quinquies

 Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE considera:

a) la persona che vende beni tramite un’interfaccia elettronica un soggetto passivo;

b) la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.»;

c) prima dell’articolo 6 è inserita la seguente intestazione:

«Sezione 2

Prestazioni di servizi

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)»;

2) l’articolo 14 è soppresso;

3) è inserito il seguente Capo:

«Capo V-bis

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

(TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

 

Articolo 41-bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66-bis della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo in questione.»;

4) al Capo X è inserita la sezione seguente:

«Sezione 1-ter

Contabilità

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

 

Articolo 54-ter

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242-bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni o servizi tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine "facilita" non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;

b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242-bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione. (2)

 

Articolo 54-quater

1. Il soggetto passivo di cui all’articolo 242-bis della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni conformemente all’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all’articolo 9-bis del presente regolamento, la documentazione seguente:

a) la documentazione di cui all’articolo 63-quater del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al Titolo XII, Capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

b) la documentazione di cui all’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al Titolo XII, Capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il soggetto passivo di cui all’articolo 242-bis della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni o prestazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a) il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;

b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione;

c) una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione.»;

5) al Capo XI, la Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni

(Articoli da 358 a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE)

 

Sottosezione 1

Definizioni

 

Articolo 57-bis

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1) "regime non UE": il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al Titolo XII, Capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

2) "regime UE": il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

3) "regime di importazione": il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

4) "regime speciale": il "regime non UE", il "regime UE" o il "regime di importazione", a seconda del contesto;

5) "soggetto passivo": un soggetto passivo di cui all’articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE, un soggetto passivo di cui all’articolo 369-ter di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE o un soggetto passivo di cui all’articolo 369-quaterdecies della stessa direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

6) "intermediario": una persona quale definita all’articolo 369-terdecies, paragrafo 2, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

 

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

 

Articolo 57-ter

(soppresso)

 

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

 

Articolo 57-quater

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

 

Sottosezione 4

Identificazione

 

Articolo 57-quinquies

1. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all’intermediario è stato assegnato il numero individuale d’identificazione IVA per il regime di importazione previsto all’articolo 369-octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

 

Articolo 57-sexies

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell’articolo 369-octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall’intermediario per dichiarare l’IVA su operazioni imponibili.

 

Articolo 57-septies

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all’articolo 369-bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell’attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

2. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all’articolo 369-terdecies, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

 

Articolo 57-octies

1. Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi speciali. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L’adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

 

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

 

Articolo 57-nonies

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione, a seconda del caso:

a) la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;

b) eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfi più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;

c) eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato membro di identificazione.

2. In caso di cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57-septies, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo a tale cambiamento. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

 

Sottosezione 6

Esclusione

 

Articolo 58

1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all’articolo 369-sexies o dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all’articolo 363 o all’articolo 369-novodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

2. L’esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l’esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

3. L’esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:

a) se l’esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b) se l’esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l’esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.

4. Fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l’importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.

5. Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all’articolo 369-novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all’intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

a) se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b) se la radiazione dell’intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all’intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

 

Articolo 58-bis

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili rispettivamente ai sensi dell’articolo 363, lettera b), dell’articolo 369-sexies, lettera b), dell’articolo 369-novodecies, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 369-novodecies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude la possibilità di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da uno di tali regimi.

 

Articolo 58-ter

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.

Tuttavia il primo comma non si applica per il regime di importazione se l’esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell’intermediario che agisce per conto del soggetto passivo.

Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell’inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell’articolo 363, lettera d), dell’articolo 369-sexies, lettera d), dell’articolo 369-novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 369-novodecies, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 369-novodecies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:

a) se nei suoi confronti o in quelli dell’intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell’articolo 60-bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall’emissione del sollecito;

b) se nei suoi confronti o in quelli dell’intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell’articolo 63-bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l’intero importo dell’IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall’emissione del sollecito, salvo se l’importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

c) se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato membro, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369-duodecies e 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE.

 

Articolo 58-quater

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE o dal regime UE adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui l’esclusione ha avuto effetto.

 

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

 

Articolo 59

1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369-septies o 369-vicies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.

2. Se, a norma dell’articolo 57-quinquies, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.

3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.

4. Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57-septies avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.

 

Articolo 59-bis

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell’ambito di detto regime speciale e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate cessioni o prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

 

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell’ambito dei regimi speciali non sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità monetaria intera più vicina. È indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

 

Articolo 60-bis

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369-septies o 369-vicies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

 

Articolo 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

 

Articolo 61-bis

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell’esclusione o del cambiamento, se:

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

b) è escluso da uno dei regimi speciali;

c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57-septies.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

a) è radiato dal registro di identificazione;

b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57-septies, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato. (2)

 

Sottosezione 7-bis

Regime di importazione - Fatto generatore

 

Articolo 61-ter

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 369-quindecies della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento, o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo in questione.

 

Sottosezione 8

Valuta

 

Articolo 61-quater

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l’euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

 

Sottosezione 9

Pagamenti

 

Articolo 62

Fatti salvi l’articolo 63-bis, terzo comma, e l’articolo 63-ter, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell’IVA effettuati dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto a norma degli articoli 367, 369-decies o 369-tervicies della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369-septies o 369-vicies di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un’altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

 

Articolo 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all’importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369-septies o 369-vicies della direttiva 2006/112/CE rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all’intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l’eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l’eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all’ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l’eccedenza al netto dell’importo che è rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’importo di detti rimborsi.

 

Articolo 63-bis

Se un soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369-septies o 369-vicies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente agli articoli 367, 369-decies o 369-tervicies della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l’importo dell’IVA ancora da versare.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l’IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

 

Articolo 63-ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

 

Sottosezione 10

Documentazione

 

Articolo 63-quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;

b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l’aliquota IVA applicata;

g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l’acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all’acquirente;

l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l’aliquota IVA applicata.

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell’articolo 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;

b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c) la data della cessione dei beni;

d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l’aliquota IVA applicata;

g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all’acquirente;

k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l’aliquota IVA applicata;

l) il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione;

m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall’intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369-duodecies e 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all’invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.»; (1)

6) al Capo XI, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 3

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Articoli da 369-sexvicies a 369-novovicies della direttiva 2006/112/CE)

 

Articolo 63-quinquies

L’applicazione del pagamento mensile dell’IVA all’importazione conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui al Titolo XII, Capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini dell’applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel "presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati" se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l’IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.».

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(1) Punto modificato dall’art. 1, parag. 1, n. 1), Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 luglio 2020, n. 2020/1112, a decorrere dal 18 agosto 2020.

(2) Testo modificato dalla Rettifica UNIONE EUROPEA 21 novembre 2019, n. 2019/2026.

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. (1)

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° aprile 2021. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, parag. 1, n. 2), Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 luglio 2020, n. 2020/1112, a decorrere dal 18 agosto 2020.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 4 dicembre 2019, n. L 313.