Fiscalità internazionale: quando la stabile organizzazione è debitore IVA

Ai fini dell’esatta individuazione della stabile organizzazione come soggetto passivo IVA tenuto all'adempimento dell'imposta con riguardo alla cessione del gas di riempimento, è necessario un suo intervento diretto nell’operazione passiva, in assenza del quale la fornitura si considera resa nei confronti della sua casa madre (Agenzia Entrate - risposta 20 gennaio 2021, n. 52).

Ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Per l'art. 7, co. 1, lett. d) del Decreto IVA la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all'estero è soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
Le disposizioni del cit. art. 17, non trovano applicazione, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del medesimo decreto, per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Per il combinato disposto delle suddette norme, affinché la stabile organizzazione italiana diventi debitore d'imposta e adempia agli obblighi di fatturazione mediante reverse charge è necessario che la cessione del gas sia effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero. Ciò presuppone un intervento diretto di questa stabile organizzazione nell'operazione passiva in assenza del quale la fornitura si considera resa non nei suoi confronti ma a favore della sua casa madre estera.
Sul punto è intervenuto l'art. 53 del Regolamento n. 282/2011 ai sensi del quale una stabile organizzazione localizzata nello Stato in cui l'IVA è dovuta partecipa a una cessione di beni quando i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.
Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sebbene tale disposizione riguardi solo le operazioni attive, non si ravvisano ostacoli a una lettura a specchio dello stesso in relazione alle operazioni passive effettuate dalla stabile organizzazione se vi è un intervento della stessa anche durante l'operazione passiva, ossia mentre questa è in corso di svolgimento.

Nel caso di specie, sebbene non sia stata direttamente coinvolta nella negoziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas, la detta stabile organizzazione italiana interviene con propri mezzi umani e tecnici durante l'operazione di acquisto.
La stabile organizzazione italiana in sostanza assume un ruolo attivo durante la realizzazione della cessione continuativa del gas, che comprende l"asset management, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il procurement nonché la gestione diretta del flusso della fornitura, interfacciandosi direttamente con il fornitore estero al punto tale che quest'ultimo fattura la cessione del file-line gas alla stessa stabile organizzazione. Quest'ultima condizione salvo prova contraria consente di presumere che tale stabile organizzazione abbia partecipato attivamente all'acquisto, effettuato in Italia.
Quanto detto, unitamente al fatto che la stabile organizzazione italiana è l'effettivo destinatario e utilizzatore del gas, tanto da determinare la territorialità IVA della fornitura, consente di imputare questo acquisto a detta stabile organizzazione che diventa così debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Decreto IVA, assolvendo l'imposta mediante il reverse charge.