Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi: lavoro agile PA ed altre proroghe

Pubblicato in GU, il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipando alcuni termini di prossima scadenza. In materia di lavoro agile, in particolare, si prevede che fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite, ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
Il primo periodo dell’articolo 263, comma 1, del DL n. 34 del 2020 - come si ricorderà - ha previstoal fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adeguino l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
L’articolo 1, comma 1, lett. a) del DL n. 56/2021 interviene sulla disciplina del lavoro agile introdotta dall’articolo 263 citato e, pur mantenendo inalterata la flessibilità organizzativa, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile disciplinate dall’articolo 263, DL n. 34/2020, rinviando alla contrattazione collettiva, ove prevista in relazione alla categoria di personale interessato, la definizione degli istituti della citata modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, liberandola, però, dalla rigidità derivante dalla soglia minima di percentuale (50%) attualmente prevista e consentendo comunque, fino alla disciplina derivante dalla contrattazione, l’accesso al lavoro agile senza la necessità del previo accordo individuale.
Tale disposizione implica un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma è consentito a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa non essendo vincolate da una soglia minima.
L’intervento normativo, prevede, inoltre, che al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la misura si applichi fino a tutto il perdurare dello stato di emergenza.
Il comma 1, lett. b), articolo 1 del DL n. 56, invece, recependo alcune indicazioni espresse dal CTS, prevede che tra le misure di tutela della salute alle quali le pubbliche amministrazioni devono attenersi, ci siano anche quelle di contenimento del fenomeno epidemiologico.
Modifiche al comma 2, dell’articolo 14, L. 7 agosto 2015, n. 124 (modificato peraltro dall’articolo 263, co. 4-bis, del DL 19 maggio 2020, n. 77), sono poi previste dal comma 2, dell’articolo 1 del DL n. 56/2021. Nell’ottica di valorizzare l’autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di individuare le modalità attuative del lavoro agile, secondo le specifiche esigenze, riducendo dal 60 al 15% il numero minimo dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità in questione. La revisione di tale termine percentuale e il conseguente maggior livello di autonomia organizzativa rappresenta l’unica soluzione in grado di coniugare l’utilizzo del lavoro agile ai più alti livelli di efficacia, efficienza delle amministrazioni.
Sulla scorta di tale considerazione il Legislatore modifica la percentuale minima (portandola dal 30 al 15%) di lavoro agile che dovrà essere garantito in caso di mancata adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità
L’articolo 2 del DL in commento proroga, fino al 30 settembre 2021, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020, in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica ed al fine di non aggravare i comuni di ulteriori adempimenti ad essa connessi, nonché di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico.
Si dispone, anche, la proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno, nonché di documenti di viaggio. In particolare, in considerazione delle difficoltà connesse alle restrizioni imposte dallo stato di emergenza, si prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 della validità dei permessi di soggiorno e titoli, compresi quelli aventi scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. Gli interessati possono comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti.
Estesi anche i termini di tempo per sostenere l’esame di guida, il decreto legge infatti proroga da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Per limitare gli effetti economici della emergenza epidemiologica e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana, è inoltre prevista la proroga, al 31 dicembre 2021, dell’autorizzazione per le navi da crociera, iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, della possibilità di effettuare servizi di cabotaggio.
Previsto, poi, che la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021, al fine di semplificare i procedimenti e di ridurre i tempi di attesa previsti per l’ottenimento dei documenti di circolazione, nonché di migliorare l’operatività degli Uffici Motorizzazione Civile.

Proroga modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione esperti di radioprotezione e medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro
Prorogata, infine, al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate, da remoto, gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, similmente a quanto disposto per altre professioni.