Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26469

Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente - Obbligo di iscrizione alla Gestione separata - Sussistenza - Accertamento

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del Tribunale di Enna, ha dichiarato l’ing. B. G. Primo non tenuto all'iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

2. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Il B. è rimasto intimato.

3. Con ordinanza n 19123/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria affinché si pronunci nuovamente sulla questione più generale dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori delle forme di previdenza richiamati dall'art. 18, comma 12, DL n 98/2011.

 

Ritenuto in diritto

 

4. L'Inps denuncia , con il primo motivo, violazione dell'art. 2, comma 26, L n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, DL n. 98/2011 conv. in L. 111/2011; nonché in connessione dell'art. 3 L n. 179/1958; degli artt. 10 e 21 L n. 6/1981; degli artt 7, 23 e 37 statuto Inarcassa del 28/7/1995 applicabile ratione temporis.

Ha censurato la sentenza per avere affermato l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti - INARCASSA, senza considerare che l'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo presenti i presupposti richiesti: esercizio di attività professionale soggetta all'iscrizione all'albo ; assenza di obbligo di iscrizione alla cassa professionale, per effetto del divieto posto dall’art. 7 dello Statuto in ragione del concomitante esercizio dell'attività dipendente con diversa copertura assicurativa.

Con il secondo motivo l'Istituto denuncia violazione dell'art. 3, comma 9, L n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, DL n. 98/2011 conv. In L. n 111/2011; nonché dell'art 2 DPR n 322/1998 ribadendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa ai contributi del 2007, questione ritenuta assorbita dalla Corte.

5. La questione principale, oggetto del ricorso , concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

6.Il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

6. Non essendosi la Corte di merito conformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata ,in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo.

La causa va, pertanto, rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.) - Il giudice del rinvio provvederà anche all'esame dei motivi di appello rimasti assorbiti nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.