Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 aprile 2026, n. 11146
Lavoro - Incarico dirigenziale - Demansionamento - Valutazione positiva - Poteri discrezionali dell’amministrazione - Principi di imparzialità - Obbligo di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede - Inammissibilità
Fatti di causa
1. G.D., dipendente con qualifica di dirigente presso l’I.Z. dell’Abruzzo, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico di responsabile dei Servizi Bibliotecari ed al risarcimento del danno da demansionamento.
2. Il Tribunale ha respinto la domanda.
3. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno in misura pari agli emolumenti retributivi percepiti e quelli che avrebbe ottenuto qualora gli fosse stato conferito un incarico di pari valore.
3.1 In particolare, la Corte territoriale ha ribadito che il ricorrente non potesse vantare alcun diritto alla conferma nel medesimo incarico dirigenziale prima ricoperto, posto che il requisito della positiva valutazione costituiva solo una delle condizioni per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale.
3.2 La Corte d’appello ha, al riguardo, rilevato che pur non sussistendo solo per effetto della positiva valutazione un diritto soggettivo del dirigente alla conferma nel medesimo incarico o al conferimento di altro incarico di uguale o maggior valore, sussistesse, tuttavia, l’interesse legittimo ad una corretta valutazione discrezionale da parte della p.a., ancorata al rispetto degli elementi e dei criteri dalla stessa predeterminati, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di elementi di segno contrario riguardo agli altri parametri, tali da neutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedente incarico e da giustificare o rendere ragionevole una scelta diversa.
Nel caso del sig. G.D., la Corte d’appello, previo accertamento in ordine al conferimento al ricorrente di incarico di “rango inferiore”, ha ravvisato, da un lato, la necessaria sussistenza della condizione della valutazione positiva ottenuta dal predetto dirigente e, dall’altro, ha ravvisato la totale assenza di emergenze di segno contrario in ordine ai generali parametri di valutazione per il conferimento che potessero giustificare la mancata conferma dell’incarico o, in ogni caso, il mancato conferimento di un altro incarico di pari o superiore livello, riscontrando per tali ragioni nell’operato dell’I. la violazione dell’interesse legittimo alla corretta valutazione discrezionale, nonché la violazione dell'obbligo della p.a. di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, dei criteri generali e delle procedure regolamentari adottate dalla stessa in sede di regolamento per il conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, oltre che dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
3.3 La Corte territoriale rilevava, altresì, che, ove tale valutazione degli ulteriori parametri mancasse, si verrebbe a creare una ingiusta parificazione tra il dirigente positivamente valutato a cui viene assegnato un incarico di minor valore e il dirigente negativamente valutato a cui viene parimenti assegnato un incarico di grado immediatamente inferiore.
4. Contro tale pronuncia domanda la cassazione l’I. con ricorso assistito da un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il dirigente.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione: al d.lgs. n. 502 del 1992; all’art. 19, d.lgs. n. 29 del 1993; all’art. 15, d.lgs. n. 165 del 2001; all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001; all'art. 2103 c.c., all'art. 36 cost.; all'art. 9, c. 32, del d.l. n. 78 del 2010; al contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998 - 2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 – 1999, art. 27.
Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel ravvisare, nel caso di specie, un’ipotesi di demansionamento; tantomeno poteva ravvisarsi un pregiudizio economico in termini di retribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dal mancato conferimento dell'incarico professionale, essendo stato corrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato alle mansioni svolte.
In particolare, ritiene l’Istituto ricorrente che dallo stesso complesso di norme legali e contrattuali richiamato dalla Corte di appello emerge che a seguito del positivo superamento della valutazione non può conseguire automaticamente il diritto del dirigente ad ottenere uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettere b) o c) del CCNL essendo tale attribuzione rientrante nei poteri discrezionali dell’amministrazione.
In altri termini, il dipendente non ha un diritto soggettivo all’ottenimento dell’incarico di pari o superiore livello anche in considerazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 che prevede che pur in presenza di una valutazione positiva la p.a. possa conferire altro incarico di livello inferiore a maggior ragione giustificato dal processo di riorganizzazione pacificamente disposto e avvenuto nel caso di specie.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1 Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
2.2 Orbene, la censura in esame non si confronta con il decisum che, pur rilevando l’assenza di automatismo in ordine al conferimento di incarico dirigenziale di pari o superiore livello nel caso di valutazione positiva, afferma che l’amministrazione per conferire un incarico di rango inferiore deve esercitare una corretta valutazione discrezionale vincolata al rispetto degli elementi predeterminati dalla stessa amministrazione tale da neutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedente incarico e, quindi, tale da escludere anche la possibilità di ottenere un altro incarico di pari o maggior valore rispetto al quale quella positiva valutazione era prevista come condizione per accedervi.
2.3 Ad avviso della Corte distrettuale l’Istituto, non tenendo conto della positiva valutazione ottenuta dal dirigente nel precedente incarico di responsabile di struttura semplice in correlazione agli altri parametri che avrebbero giustificato il conferimento di incarico di rango inferiore, ha violato l’obbligo di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchè dei criteri generali e delle procedure adottate dall’amministrazione medesima in sede di regolamento per il conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, oltre che dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., cagionando la lesione della posizione giuridica di interesse legittimo di diritto privato rivestita dall’appellante, che, diversamente, avrebbe potuto vedersi attribuire un incarico della medesima tipologia di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico rispetto al precedente.
2.4 Orbene, tale motivazione non è stata censurata dall’I. nel ricorso per cassazione proposto, tant’è vero che non vi è alcun motivo di ricorso e alcuna censura che investa tale motivazione l’unico motivo di ricorso proposto non investe affatto il ragionamento decisorio in questione, ma è incentrato esclusivamente sul profilo della insussistenza del diritto soggettivo del dirigente ad ottenere la conferma dell’incarico o il conferimento di un incarico di pari o superiore livello.
Tale profilo censorio non si confronta pertanto con la ratio decidendi, considerato che la Corte territoriale non ha accolto la domanda risarcitoria del dipendente affermando la automatica sussistenza del diritto soggettivo, ma l’ha accolta con motivazioni diverse che però non risultano specificamente aggredite mediante il ricorso per cassazione proposto dall’I.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.