Legislazione - ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA 20 marzo 2020, n. 12

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

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(*) Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 25, sono prorogate e restano efficaci fino a tutto il 13 aprile 2020 le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Ordina:

1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;

2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;

3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;

4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;

7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

8. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

9. I sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;

10. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;

11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Sono fatte salve le disposizioni emanate con Ordinanze del Presidente della Regione, relative ai alle misure di contenimento adottate nei singoli Comuni.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

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Provvedimento pubblicato nel B.U. Regione Calabria 24 marzo 2020, n. 26.