Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 24 marzo 2020

Emergenza COVID-19: utilizzo codici ATECO per agevolazioni

 

Ad integrazione del Comunicato prot. 95985/RU del 19 marzo 2020, si rappresenta che ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento dei diritti doganali di cui al comma 3 dell’art.92 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, riferibili al settore dei trasporti e della logistica, il Ministero dei Trasporti ha, da ultimo, individuato i sotto indicati codici ATECO:

 

- 49.20.00 trasporto ferroviario di merci;

- 49.41.00 trasporto di merci su strada;

- 49.42.00 servizi di trasloco;

- 50.20.00 trasporto marittimo di merci;

- 50.40.00 trasporto merci via acqua;

- 51.21.00 trasporto aereo di merci;

- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;

- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;

- 52.21.40 interporti;

- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;

- 52.29.10 spedizionieri doganali;

- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;

- 52.24.10 movimento merci;

- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.

 

Per la corretta applicazione della disposizione normativa in parola si rammenta la necessità di presentare ai competenti Uffici delle Dogane e dei Monopoli, in linea con quanto disposto dall’art.112 del CDU, una preventiva istanza volta a usufruire della agevolazione in questione corredata della documentazione comprovante, anche attraverso autocertificazione, l’appartenenza ad uno dei settori sopra indicati.