Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 01 ottobre 2026, n. 7185
D.P.C.M. 2 ottobre 2025 recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028 - Annualità 2027 - Quote di ingresso, fase di precompilazione delle domande e termini di presentazione
In attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, e facendo seguito alla circolare congiunta prot. n. 8047 del 16 ottobre 2025, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative relative al predetto decreto, si forniscono di seguito, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le indicazioni concernenti l'annualità 2027, con particolare riferimento alle quote di ingresso, alla fase di precompilazione delle domande e ai termini per la loro presentazione.
1. QUOTE DI INGRESSO PER L'ANNO 2027
Ai sensi del citato D.P.C.M. 2 ottobre 2025, per l'anno 2027 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, complessivamente n. 165.850 cittadini non comunitari, così ripartiti:
- n. 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui n. 14.000 destinati al settore dell'assistenza familiare;
- n. 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico;
- n. 650 ingressi per lavoro autonomo.
Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall’anno 2027 viene ricompreso anche il Kenya con il quale l’Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.
Restano ferme le ulteriori articolazioni e riserve delle quote previste dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025.
2. FASE DI PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Anche per l'annualità 2027 è prevista una fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro soggette ai termini di presentazione di cui al D.P.C.M. 2 ottobre 2025.
La fase di precompilazione sarà aperta dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20:00 del 7 dicembre 2026.
Nel predetto periodo, compresi i giorni festivi e senza limitazioni di orario, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e procedere alla precompilazione dei moduli di domanda. Resta ferma la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Si conferma l'utilizzo dei seguenti modelli:
- C-Stag agricolo – richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- C-Stag turistico – richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
- B2020 – nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal D.P.C.M.;
- A-bis in quota – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.
Terminata la sessione di precompilazione, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2026, h 24, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:
- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
- di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.
Durante tale periodo non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà consentito esclusivamente completare quelle già precompilate, apportare le eventuali modifiche necessarie ed effettuare il salvataggio richiesto affinché la domanda risulti nello stato utile per il successivo invio.
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – CLICK DAY 2027
Il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 ha stabilito che le domande relative all'annualità 2027 potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00, nei seguenti giorni:
- 12 gennaio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo – modello C-Stag agricolo;
- 9 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico – modello C-Stag turistico;
- 16 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – modello B2020;
- 18 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare – modello A-bis.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.
4. RINVIO ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, restano ferme, ove compatibili, le indicazioni operative contenute nella circolare congiunta prot. n. 8047 del 16 ottobre 2025 e nella circolare interministeriale prot. n. 8524 del 30 ottobre 2025, nonché nella documentazione disponibile all’interno della sezione “Manuale” della home page del Portale Servizi ALI.
Si richiama, comunque, l’attenzione sulle modifiche apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal decreto legge 3 ottobre 2025, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, e dal decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 22, è stato elevato a quindici giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato.
Inoltre, secondo la medesima disposizione, viene espressamente sancito l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.
E’ stato, altresì, elevato, ai sensi dell’articolo 22 comma 6, il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno, che passa da otto a quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Entro il medesimo termine, il datore di lavoro trasmetterà il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Ferma restando la titolarità dei predetti adempimenti in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 2-bis, la conferma della richiesta di nulla osta e la trasmissione del contratto di soggiorno possono essere eseguite, nell’ambito dell’area riservata del Portale servizi online, dal datore di lavoro direttamente oppure per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
Con riferimento alla documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 9859 del 15 dicembre 2025, in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 per quanto attiene alle fattispecie riguardanti l’idoneità alloggiativa in caso di alloggio del lavoratore presso strutture alberghiere o ricettive e presso i dormitori stabili dei cantieri.
Per quanto attiene ai requisiti, alle condizioni di accesso alle quote, ai settori di impiego, alle verifiche ed agli adempimenti procedurali si richiama l’attenzione alle precedenti diposizioni, tenuto anche conto dell’assenza di modifiche o variazioni nell’elenco dei codici ATECO già comunicati in precedenza.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alle sopraesposte indicazioni anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.
Si confida nella consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.