Omessa dichiarazione IVA: istituiti i codici tributo per il versamento

L'Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 settembre 2026, n. 34/E).
L’Agenzia delle entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (articolo 54-bis.1, comma 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, con cui sono state approvate le disposizioni di attuazione del citato articolo 54-bis.1, stabilisce che ai fini del pagamento, da effettuare tramite modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è possibile ricorrere alla rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si istituisce il codice tributo “9005” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”. Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) contenuti all’interno delle citate comunicazioni.
Sono istituiti, inoltre, i seguenti codici tributo da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il codice tributo 9005, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare solo una quota.
- “95AA” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE - IMPOSTA”;
- “95BB” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE - INTERESSI”;
- “95CC” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE - SANZIONI”.