Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2010

Licenziamento - Requisiti pensione di vecchiaia - Diritto a restare in servizio sino al compimento 60° anno di età

 

Svolgimento del processo

 

1 - La Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo proposto ex lege n. 92 del 2012 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha ritenuto ammissibile l'opposizione del predetto Assessorato avverso la ordinanza pronunciata, all'esito della fase sommaria, dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato a P. C. il 19 febbraio 2014, sul presupposto della sussistenza del diritto del dipendente, in possesso dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, a rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età.

2 - La Corte territoriale ha osservato che la legge della Regione Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000 ha disposto una radicale modificazione dell'organizzazione regionale e ha previsto per ciascun assessorato, dotato di soggettività, macroaree dipartimentali, che costituiscono, nella articolazione del ramo dell'ente, le strutture operative di massima dimensione. La tabella allegata alla richiamata legge regionale ha attribuito alla Azienda Regionale Foreste Demaniali la qualifica di dipartimento e ciò, evidentemente, ha determinato la abrogazione implicita della legge regionale n. 18 del 1950, con la quale erano state attribuite alla predetta Azienda la personalità giuridica e la legittimazione a stare in giudizio. Aveva, pertanto, errato il Tribunale nel ritenere che l'Assessorato non fosse legittimato a proporre opposizione, ex art. 1 comma 51 della legge n. 92 del 2012, avverso la ordinanza con la quale era stata accolta la domanda di trattenimento in servizio proposta dal C.

3 - Nel merito la Corte ha ritenuto non condivisibile la interpretazione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011 fatta propria dal Tribunale, perché la norma non conferisce un diritto soggettivo potestativo al dipendente, il quale può essere trattenuto in servizio solo se ottenga il consenso del datore di lavoro.

4 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P. C. sulla base di due motivi. L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca Mediterranea - Azienda Regionale Foreste Demaniali - è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

1.1 - Con il primo motivo P. C. denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, L.R. Sicilia n. 18/1950 e dell'art. 4 L.R. Sicilia n. 10/2000". Evidenzia che la legge regionale del 2000 non ha inteso abrogare l'art. 2 della legge n. 18 del 1950 che aveva conferito la personalità giuridica alla Azienda Regionale Foreste Demaniali, ma ha solo perseguito lo scopo di equiparare l'Azienda stessa all'Assessorato quanto alla necessaria distinzione fra Indirizzo politico e gestione amministrativa. L'opposizione ed il reclamo dovevano, pertanto, essere proposti dalla Azienda, In persona del suo direttore generale.

1.2 - Il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 24, commi 1,4 e 20 del d.l. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. Rileva, in sintesi, il ricorrente che la norma, in quanto finalizzata ad incentivare il lavoratore alla continuazione dell'attività lavorativa, attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo al trattenimento in servizio anche ai soggetti che abbiano maturato la massima anzianità contributiva.

2 - Il primo motivo è infondato.

L'art. 2 della legge regionale n. 18 dell'11 marzo 1950, disciplinante l'ordinamento dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, stabiliva che l'Azienda " con personalità giuridica...ha gestione autonoma a tutti gli effetti..." ed è " alle dipendenze dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle Finanze".

Con la legge n. 10 del 2000 la Regione Sicilia ha dettato una nuova disciplina della organizzazione degli uffici della amministrazione regionale e, dopo aver previsto all'art. 2 la attribuzione delle funzioni di indirizzo politico al Presidente della Regione ed ai singoli Assessori, all'art. 4 ha stabilito che "le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee nella Presidenza della Regione e in assessorati..." e si articolano "in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base" (art. 4 comma 1). Il comma 2 precisa che " le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge", tabella che, quanto alla organizzazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, prevede la articolazione in quattro dipartimenti denominati: dipartimento regionale degli interventi

strutturali, dipartimento regionale degli interventi infrastrutturale, dipartimento regionale delle foreste, dipartimento regionale azienda foreste demaniali.

La sentenza impugnata ha fornito una corretta e condivisibile interpretazione della normativa sopra richiamata, rilevando che la trasformazione della Azienda in dipartimento regionale ha fatto venir meno la autonomia della azienda stessa, divenuta articolazione dell'assessorato, e, quindi, ha determinato la abrogazione per incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 18 del 1950.

2.1 - Non si può sostenere che, in realtà, il legislatore regionale ha solo perseguito l'obiettivo di imporre all'Azienda la necessaria separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa.

L'art. 1 della richiamata legge n. 10 del 2000 prevede fra i destinatari dell'intervento normativo anche "enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione" e stabilisce per detti enti l'obbligo di adottare appositi regolamenti di organizzazione, finalizzati ad adeguare il loro ordinamento ai nuovi principi generali richiamati nel medesimo art. 1.

Ne discende che, se il legislatore regionale avesse voluto solo perseguire l'obiettivo indicato dal ricorrente, pur conservando alla Azienda la personalità giuridica e la piena autonomia, non avrebbe avuto bisogno di inserire la Azienda stessa fra i dipartimenti che compongono l'Assessorato, poiché l'obbligo di conformazione al principio di separazione discendeva già dalla previsione contenuta nel richiamato art. 1.

2.2 - Alle considerazioni che precedono si deve poi aggiungere che questa Corte ha esteso alla Regione Sicilia il principio secondo cui, quanto alla costituzione in giudizio dello Stato, "la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione, ma non sotto il profilo della legittimazione attiva, sempreché l'Amministrazione sia costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato" (Cass. 6 giugno 2013 n. 14315 che richiama in motivazione Cass. S.U. 23.2.1995 n. 2080 e Cass. 9 giugno 1978 n. 2905). Si è evidenziato, infatti, che, pur considerando la peculiarità dell'apparato amministrativo della Regione Siciliana, deve essere valorizzato il momento unificante rappresentato dalla costituzione dell'Avvocatura dello Stato, la quale espleta una funzione di patrocinio riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali.

3 - Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente ribadisce la tesi della configurabilità di un diritto soggettivo al "proseguimento dell'attività

lavorativa" fondato sul comma 4 dell'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Detta norma, nel dettare nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, prevede che "Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita...".

La Corte territoriale ha correttamente osservato che la norma ha valore meramente programmatico e non fa sorgere il diritto alla prosecuzione del rapporto che prescinda dalla volontà di una delle parti.

A detto rilievo si deve aggiungere che il legislatore ha espressamente richiamato "i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza" ed al comma 20 ha precisato che " con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012"..."l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112....tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo".

Per i rapporti di impiego pubblico contrattualizzato l'istituto del trattenimento in servizio resta disciplinato dalla normativa di settore che questa Corte ha più volte interpretato, escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo del dipendente, in relazione alle richieste presentate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 ( Cass. 9 giugno 2016 n. 11859; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22790).

Invero la previsione del mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo risale al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma della L. 23 ottobre 1992, n.421, art. 3) che all'art. 16 (prosecuzione del rapporto di lavoro) stabiliva per il settore del pubblico impiego che "È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".

Successivamente è intervenuto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, emanata in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria, che nel capo II (contenimento della spesa per il pubblico impiego) del titolo III (stabilizzazione della finanza pubblica) contiene la norma di cui all'art. 72, concernente il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.70, comma 4, prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Tale norma, al settimo comma, disciplina l'ipotesi della domanda di trattenimento in servizio, stabilendo che "Al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16, comma 1, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.".

La stessa disposizione, più volte modificata, ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di recedere dal rapporto al compimento della massima anzianità contributiva (si rimanda sul punto a Cass. nn.11595/2016; 18099/2016; 18723/2016 ed alla ricostruzione del quadro normativo ivi contenuta).

Infine il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha dettato "disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" ed a tal fine ha disposto la abrogazione del richiamato art. 16, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio già in atto alla data di entrata in vigore del decreto.

Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, quindi, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di realizzare proprio attraverso il pensionamento dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti sia "il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" (art. 24 comma 20 d.l. 201/2011), sia il ricambio generazionale (art. 1 d.l. n.90/2014).

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, dallo stesso si ricava l'insussistenza del diritto fatto valere dal ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. La mancata costituzione dell'intimato esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.