Agevolazioni prima casa: esclusi i terreni

I terreni acquistati insieme ad un fabbricato, destinati alla realizzazione di un complesso residenziale, non possono essere qualificati come pertinenza dell’immobile e, quindi, non fruiscono dell’agevolazione (Agenzia Entrate - risposta 09 aprile 2021, n. 234).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di terreni destinati alla costruzione di un complesso residenziale, non rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione ed esula dalla ratio della stessa, che è quella di favorire l'acquisizione della prima abitazione.
Per il caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti per fruire della agevolazione prima casa ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 131/1986 e della relativa Nota II-bis, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione e delle relative pertinenze, anche se con atto separato.
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
Come chiarito, inoltre, con la circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E, l'agevolazione si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell'abitazione principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione.
Nel caso in esame, la destinazione dei terreni e l'utilizzo degli stessi per scopi di lottizzazione e di edificazione della costruzione di un complesso residenziale non presentano i requisiti per essere qualificati come pertinenze del fabbricato.