No alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi per prestazioni durante trasporti internazionali

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (Agenzia delle entrate - Risposta 03 dicembre 2021, n. 799)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 633) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione. Queste disposizionii si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. (art. 2, co. 1, d. lgs 5 agosto 2015, n. 127).
In attuazione di tale previsione, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato provvedimenti con i quali sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo al riguardo apposite specifiche tecniche.
Il MEF, invece, ha delineato successivamente specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Pertanto, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica a tutte le operazioni ivi richiamate, comprese quelle effettuate a bordo di un treno nel corso di un trasporto internazionale - nonostante il diverso trattamento ai fini IVA cui potrebbero essere assoggettate le predette prestazioni a seconda che le medesime siano effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.
Resta fermo, in tutti i casi l'obbligo per tali operazioni di essere annotate nel registro dei corrispettivi e per altre resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale.