Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2026, n. 24974
Notifica delle cartelle di pagamento - Ruoli esattoriali - Prescrizione dei crediti - Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Procura alle liti - Inammissibilità
Fatti di causa
1. Ur.An. impugnava 20 ruoli esattoriali, di cui affermava di essere venuto casualmente a conoscenza tramite un accesso presso il concessionario, lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Ader fosse riuscita a provare la notifica di una sola cartella di pagamento, ma il credito era ugualmente prescritto, mentre gli altri tributi erano parimenti prescritti, in difetto di prova di atti interruttivi.
3. Ur.An. proponeva appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, lamentando l'erronea liquidazione per difetto delle spese processuali da parte del giudice di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale, lamentando l'omesso accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di conseguenza l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali.
L' A.d.E.R., a sua volta, proponeva separato appello, con il quale denunciava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica di tutte le cartelle sottese agli estratti impugnati e di conseguenza maturata la prescrizione.
4. La CGT-2, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado, assorbito l'appello di Ur.An. e l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Condannava Ur.An. al pagamento delle spese processuali.
Riteneva che l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore dell'appellante ADER fosse infondata ed improponibile l'impugnazione degli estratti di ruolo, alla luce del decreto-legge n. 146/2021 e della sentenza a Sezioni Unite della S.C. n. 26283/2022, oltre che improponibile l'eccezione di prescrizione.
5. Ur.An. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
6. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso.
7. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale dell'1.7.2026.
Ragioni della decisione
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 83 e 182 cod. proc. civ., con riferimento alla procura alle liti rilasciata in secondo grado all'avv. E.D. (Ader) in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.", assumendo che la CGT-2 avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, come eccepito nelle proprie controdeduzioni, questione in ogni caso rilevabile d'ufficio, in quanto la procura all'avv. E.D. era stata rilasciata non già dal legale rappresentante, ma da tale Pu.Ni., sedicente responsabile degli atti introduttivi del giudizio Lazio, in virtù di asserita procura speciale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, non allegata agli atti, configurandosi dunque il difetto di prova del potere di rappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procura all'avvocato del libero Foro.
Inoltre, siccome l'eccezione era stata sollevata da esso appellato e non rilevata d'ufficio, l'Ader avrebbe dovuto depositare la procura rilasciata al dirigente Pu.Ni. nella prima occasione utile, non potendosi applicare l'art. 182 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo idoneo a condurre al risultato auspicato.
1.2. I giudici di appello hanno infatti rilevato d'ufficio l'improponibilità del ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che ha inserito nel D.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis dell'art. 12, stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione esclusivamente quando il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio specifico.
Le ipotesi tassative riguardano la partecipazione a procedure di appalto pubblico ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici secondo il decreto del Ministero dell'Economia n. 40/2008, o la perdita di benefici nei rapporti con pubbliche amministrazioni.
I giudici hanno ritenuto tale disposizione applicabile al giudizio pendente, in conformità all'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 26283/2022 (vedi anche Sez. U. n. 12459/2024), con motivazione in alcun modo censurata dalla parte ricorrente.
1.3. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (ex multis, Cass. n. 3942/2025), l'ipotetica inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che è stato riunito all'appello principale proposto dall'appellante, non impediva il rilievo officioso dell'improponibilità dell'azione.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3. Spese secondo soccombenza.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.