ARTIGIANATO LOMBARDIA: Fondo Nuove Competenze

Siglato il 7/4/2021, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo di interpretazione autentica relativa all'Accordo regionale lombardo Fondo Nuove Competenze sottoscritto il 23/3/2021.

In relazione all'Accordo regionale lombardo Fondo Nuove Competenze del 23/3/2021 le Parti confermano e si danno atto che:
1. l'ambito è comprensivo dei dipendenti delle parti firmatarie e delle organizzazioni e associazioni territoriali e di categoria aderenti ai rispettivi sistemi associativi e/o di rappresentanza
2. al momento della presentazione della domanda ad ANPAL, l'allegato A dell'Accordo regionale lombardo Fondo Nuove Competenze del 23/3/2021 dovrà essere corredato della modulistica prevista dall'Avviso ANPAL riguardante il Fondo Nuove Competenze e disponibile sul sito web istituzionale della stessa.
L’accordo quadro regionale è applicabile dalle imprese che abbiano alternativamente uno dei seguenti requisiti:
-siano associate alle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente accordo;
-applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente accordo;
-conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente accordo.
L'accordo si applica alle imprese che intendano procedere ad una rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive con contestuale avvio di uno o più percorsi formativi di sviluppo delle competenze dei lavoratori oggetto della rimodulazione dell'orario di lavoro.
Esso è valido per i lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Lombardia, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati fuori dal suddetto territorio.
Il presente accordo può, altresì, essere applicato ai dipendenti degli enti e delle società costituiti, partecipati o promossi dalle parti firmatarie, comprese le strutture della bilateralità artigiana lombarda.
L'accordo è valido per i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in apprendistato, anche se a tempo parziale. Non si applica ai rapporti di lavoro intermittente.
Si intende per accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro l’accordo con cui le parti convengono di destinare una quota dell’orario di lavoro a percorsi formativi idonei a far acquisire ai lavoratori nuove o maggiori competenze quale risposta alle mutate esigenze organizzative o produttive dell’impresa.
Il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze deve riportare:
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi, in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa;
- il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione ai fabbisogni individuati (ove possibile anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4), comunque prevedendo una progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nel Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16/1/2013, n.13 o ai descrittivi ricompresi nelle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
-gli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, dei soggetti destinatari;

-la modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dai lavoratori; -la modalità di personalizzazione del percorso di apprendimento sulla base della valutazione in ingresso;
-la modalità di evidenziazione e attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori al termine del percorso e i soggetti incaricati della stessa;
-le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento;
-la durata del percorso di apprendimento;
-gli oneri del percorso di apprendimento, intesi come costo delle ore di lavoro dei lavoratori coinvolti nel percorso di apprendimento, comprensivo della contribuzione previdenziale e assistenziale;
-il soggetto erogatore il percorso di apprendimento.