È "orario di lavoro" anche quello speso per recarsi sui luoghi d'intervento

Partendo dalla corretta tesi, secondo cui è tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, i giudici della Corte hanno specificato che nell’orario di lavoro deve essere ricompreso anche il tempo necessario per recarsi al luogo d’intervento (Corte di Cassazione - Sentenza 29 novembre 2021, n. 37286).