Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1559

Gestione commercianti - Figlio coadiutore - Compensi assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata - Principio della doppia iscrizione

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 14.11.2013, la Corte d'appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato sussistente l'obbligo di F. C. L. di assicurare presso la Gestione commercianti i propri figli F. e F. C. L., siccome coadiutori dell'azienda L. s.r.l. di cui egli è socio e gestore, benché essi fossero semplici consiglieri di amministrazione della società e i loro compensi fossero stati assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata; che avverso tale pronuncia F. C. L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 2, I. n. 613/1966, e 1, comma 203, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che i suoi figli potessero essere iscritti alla Gestione commercianti pur non essendo soci di L. s.r.l. e che l'obbligo contributivo gravasse direttamente su di lui, invece che sull'azienda; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1, comma 206, I. n. 662/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse stata data prova dello svolgimento di attività commerciale da parte dei suoi figli; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte di merito ritenuto possibile la doppia iscrizione dei suoi figli pur in assenza della qualità di soci di L. s.r.l.;

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte territoriale reso una motivazione affatto contraddittoria circa la possibilità di estendere ai non soci la tutela assicurativa propria della Gestione commercianti;

che il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, tutte volte ad infirmare l'assunto della sentenza impugnata secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe personalmente tenuto ad assicurare i propri figli presso la Gestione commercianti in dipendenza della loro qualità di coadiutori familiari ed a prescindere dalla loro qualità di soci di L. s.r.l.;

che, al riguardo, va premesso che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, ha previsto, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine aziendale, venisse sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discostasse in punto di fatto da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale (così Cass. n. 20268 del 2012);

che, avuto riguardo alla ratio della disposizione cit., l'obbligo di iscrizione va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente (nel senso ritenuto da Cass. n. 4440 del 2017 e successive conformi), ma altresì per i loro parenti e affini entro il terzo grado e i loro familiari coadiutori preposti al punto di vendita, sempre che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, dovendosi anche nei confronti di costoro affermare la medesima esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale pur non discostandosi, in punto di fatto, da quella prestata dai parenti, dagli affini e dai familiari coadiutori dell'unico titolare dell'impresa commerciale; che, una volta che ciò sia acclarato, nessun dubbio può residuare circa il soggetto obbligato al pagamento della contribuzione, da identificarsi nella persona fisica obbligata in proprio (rectius\ quale socio) all'iscrizione presso la Gestione commercianti, potendosi essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società (Cass. n. 7336 del 2017);

che è ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, che sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, l'art. 1, comma 208, I. n. 662/1996, per come autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), ha posto il principio della doppia iscrizione, di talché, così come il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a contribuzione presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (così Cass. S.U. n. 17076 del 2011, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 9803 del 2012 e 5452 del 2017), altrettanto deve logicamente affermarsi per i familiari coadiutori che esercitino anche attività di lavoro autonomo presso l'azienda, non potendo confondersi il lavoro in azienda per il quale vale l'obbligo di assicurazione presso la Gestione commercianti con il lavoro di consigliere di amministrazione per il quale vale l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata;

che, conseguentemente, il primo, il terzo e il quarto motivo di censura si rivelano infondati;

che il secondo motivo è viceversa inammissibile, pretendendo di veicolare, sub specie di violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie sulla cui scorta i giudici di merito hanno ritenuto provato che F. e F. C. L. svolgessero attività abituale e prevalente di coadiutori dell'odierno ricorrente, in spregio al consolidato principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017); che, conclusivamente, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria del rigetto del ricorso, debbono ritenersi sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.