Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 04 dicembre 2019

Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.

 

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

 

1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità.

2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.

3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2020, n. 19.