Professionisti e Gestione separata, il dies a quo di maturazione della prescrizione contributiva

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali si identifica con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, in quanto esternazione di scienza, non costituisce presupposto del debito contributivo. In ogni caso, altresì, le ipotesi di sospensione della decorrenza della prescrizione sono tassative, non rientrandovi l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Corte di Cassazione, ordinanza 02 luglio 2020, n. 13601).

Una Corte d'appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di un avvocato che aveva chiesto di dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata Inps ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall'Istituto, in relazione all'attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all'Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ad avviso della Corte di merito, la pretesa dell'Inps concernente i contributi dovuti per l'anno 2010, comunicata tramite posta in data 22 giugno 2016 e ricevuta dal ricorrente in data 7 luglio 2016, fosse prescritta.
Avverso tale pronuncia l'Inps propone così ricorso in Cassazione, deducendo quale motivo di censura che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, andasse correttamente conteggiato a partire dal momento in cui scadeva il termine stabilito per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi (ovvero, in data 31 ottobre 2011) relativa all'anno cui si riferiscono i contributi (nel caso di specie, l’anno 2010), unico momento da cui l'Ente previdenziale può inferire l'esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione a saldo.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato, considerato che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata va individuato, per l’anno 2010, nella scadenza del 16 giugno 2011, ovvero nel termine stabilito per il pagamento dei contributi e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ciò, in base alla disposizione di cui all’art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 e come confermato dalla circolare Inps n. 73/2010.
In ogni caso, anche in termini generali, secondo orientamento consolidato di legittimità, l'impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.), è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Al riguardo, peraltro, si prevedono solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (art. 2941 c.), nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 10828/2015).
In secondo luogo, con riferimento alla materia dei contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (ex art. 1, comma 4, L. n. 233/1990), quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Ne consegue, dunque, che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 13463/2017).