Impianti di videosorveglianza illegittimi: il consenso preventivo del lavoratore non esclude il reato

Il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato, anche scritta, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni normative che richiedono l’accordo sindacale o in subordine l’autorizzazione amministrativa (Corte di Cassazione, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733)

Un datore di lavoro veniva dichiarato colpevole nel giudizio di primo grado e condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, per aver installato un sistema di videosorveglianza, idoneo a controllare l'attività dei dipendenti, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali (art. 4, L. n. 300/1970). Il medesimo propone così ricorso in Cassazione, deducendo la mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato. Il Tribunale, cioè, si sarebbe limitato ad una formale ed astratta affermazione di principi giurisprudenziali, senza esaminare la vicenda concreta e, in particolare, la documentazione prodotta in atti, ovvero: l'accordo formale sottoscritto dal ricorrente ed i dipendenti e le trascrizioni delle deposizioni rese dalle dipendenti nel corso del giudizio di primo grado. Questa censura concernerebbe anche il profilo soggettivo del reato, da escludere in ragione della piena condivisione con i dipendenti circa l'installazione dell'impianto, volto soltanto a prevenire furti nel negozio.
Per la Suprema Corte, il ricorso è infondato.
Come correttamente affermato dal Tribunale, l’accordo scritto con i dipendenti, preventivo all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non costituisce esimente della responsabilità penale. Al riguardo, infatti, secondo il prevalente e più recente indirizzo di legittimità, la fattispecie incriminatrice dell'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, risulta integrata anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell'autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 38882/2018).
Secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della L. n. 300/1970, l'installazione di apparecchiature da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, deve essere sempre preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Laddove, poi, l'accordo (collettivo) non sia raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l'installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità amministrativa (Ispettorato territoriale del lavoro). In mancanza, l'installazione è sempre illegittima e penalmente sanzionata.
Tale procedura trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato e giustifica la scelta specifica di affidare l'assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico. La diseguaglianza di fatto, e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile e sia esclusa la possibilità che i lavoratori, "uti singuli", possano autonomamente provvedere al riguardo.