Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 marzo 2022, n. 155

Peer to peer lending - Obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE - Art. 4, decreto legge 28/06/1990, n. 167 e Art. 19, decreto legge 6/12/2011, n. 201

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Istante rappresenta di aver effettuato nel 2020 investimenti su quattro piattaforme di peer-to-peer lending ( P2P Lending). In particolare, l'Istante rappresenta che:

- Alfa " è una piattaforma italiana che opera come agente di pagamento dell'istituto di pagamento francese", in relazione alla quale ha effettuato un versamento " con bonifico delle somme su un conto (wallet personale)" e dal quale " sono passati alle due imprese italiane per finanziare due progetti per l'efficientamento energetico. A fine 2020 nel "wallet personale" non c'era nulla". Con la documentazione integrativa, viene chiarito che " per operare sulla piattaforma deve essere aperto un conto presso" l'istituto di pagamento francese che " serve per ricevere i fondi provenienti da apporti del sottoscritto e dagli incassi derivanti dai rimborsi ed interessi dei prestiti e per prelevare le somme per destinarli agli investimenti o per prelevarli e farli ritornare nella disponibilità del patrimonio del sottoscritto";

- Beta " è una piattaforma" estera "e finanzia progetti immobiliari in vari paesi europei, tra cui l'Italia. Il sottoscritto ha aperto un conto d'investimento presso la piattaforma ed ha effettuato dei versamenti con bonifico per X euro. A fine 2020 X euro sono stati investiti, X euro sono rimasti in giacenza sul conto e X euro sono stati riversati sul conto corrente bancario italiano che uso per le operazioni quotidiane.

Dei X euro investiti euro X sono stati destinati a progetti italiani e X a progetti esteri. La piattaforma permette, anche, di cedere o comprare le proprie "quote" di finanziamento successivamente alla prima sottoscrizione: è una specie di mercato secondario. Il valore di compravendita può essere diverso dal valore nominale della quota di finanziamento oggetto della transazione". Nella documentazione integrativa, l'Istante afferma che " non esiste un vero conto corrente. Si versano i soldi presso un conto della piattaforma, come già specificato in precedenza. Non credo ci sia distinzione tra il patrimonio della piattaforma e quello degli investitori. I fondi vengono tenuti distinti tramite l'account a cui è assegnato un conto d'investimento, che sembra essere una semplice "finzione" contabile. Da qua i fondi vengono prelevati per l'acquisto delle quote dei finanziamenti e accreditati di volta in volta per i rimborsi e per l'incasso degli interessi";

- Delta " è una piattaforma" estera " (...) gestita per l'Italia" da un agente di un istituto di pagamento francese, su cui ha " investito circa X euro effettuando un bonifico al conto detenuto presso" Delta . "A fine 2020 erano in giacenza X euro sul conto ... ed il resto è stato investito in prestiti ad aziende spagnole, olandesi e francesi".

Con la documentazione integrativa viene chiarito che " per operare sulla piattaforma deve essere aperto un conto presso" il predetto istituto di pagamento francese, che " serve per ricevere i fondi provenienti da apporti del sottoscritto e dagli incassi derivanti dai rimborsi ed interessi dei prestiti e per prelevare le somme per destinarli agli investimenti o per prelevarli e farli ritornare nella disponibilità del patrimonio del sottoscritto";

- Gamma " è una piattaforma italiana che opera anche in qualità di agente dell'istituto di pagamento di diritto spagnolo" sulla quale " ha investito del 2020 euro X. I fondi sono stati versati su un conto investitore tramite carta di credito e bonifico X euro sono stati investiti nel finanziamento di un progetto di recupero immobiliare nel Milanese" da parte di un'impresa italiana. Con la documentazione integrativa viene chiarito che " per operare sulla piattaforma deve essere aperto un conto presso" il predetto istituto di pagamento spagnolo, che " serve per ricevere i fondi provenienti da apporti del sottoscritto e dagli incassi derivanti dai rimborsi ed interessi dei prestiti e per prelevare le somme per destinarli agli investimenti o per prelevarli e farli ritornare nella disponibilità del patrimonio del sottoscritto".

Ciò posto, l'istante chiede chiarimenti in merito alla determinazione dell'IVAFE e agli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che l'IVAFE " va calcolata sulla somma degli importi prestati a soggetti esteri a prescindere dal fatto che i fondi siano pervenuti a tali soggetti tramite piattaforme italiane o estere. Nello specifico va calcolata sulla somma degli importi prestati:

- ai soggetti esteri (imprese olandesi, spagnole e francesi) tramite" Delta

- " ai soggetti esteri tramite la piattaforma" Beta.

" Nel computo le quote di finanziamento acquistate nel mercato secondario vanno valorizzate al valore nominale e non al valore di acquisto.

Vanno esclusi dal calcolo i fondi con cui sono state finanziate imprese italiane tramite le piattaforme" Alfa, Gamma e Beta.

" Vanno inoltri esclusi i soldi che al 31/12/2020 giacevano sul conto" Gamma "in quanto è un conto di solo appoggio da cui non deriva alcun reddito di capitale o diversi.

Per quanto riguarda l'obbligo di monitoraggio vanno indicati gli importi sopra citati soggetti all'IVAFE.

Per la compilazione del quadro RW le attività sopra elencate vanno contraddistinte col codice "14 altre attività estere di natura finanziaria"

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si fa presente che non rientra nelle competenze della Scrivente la verifica del rispetto da parte delle piattaforme sulle quali l'Istante effettua i propri investimenti delle " Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia 8 novembre 2016.

Come chiarito con la risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E, l'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) disciplina la modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending).

In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), disponendo che sono redditi di capitale « i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [n.d.r. TUB] , o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

Il successivo comma 44, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori « operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Detta ritenuta è attualmente stabilita nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano, in sostanza, le seguenti due condizioni:

i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa;

ii) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia. Alla luce dell'assetto normativo delineato i proventi in esame, quindi, non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Tuir, con conseguente esonero dall'adempimento dichiarativo.

Con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d- bis), si ritengono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale « gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall'articolo 1813 del codice civile.

Ne consegue, pertanto, che in tale ipotesi il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF, e le eventuali ritenute applicate dalle piattaforme devono essere considerate a titolo di acconto anziché definitivo.

Ai fini del monitoraggio fiscale, l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, prevede che « le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».

Tuttavia ai sensi del comma 3 del medesimo articolo « gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

I relativi chiarimenti sono stati forniti con vari documenti di prassi, tra i quali la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. In particolare, in tale documento è stato precisato che per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (cfr. par. 1.3.1).

Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito che devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane se detenute all'estero.

Per quel che concerne l'IVAFE, come chiarito nella risoluzione n. 56/E del 2020, la stessa è dovuta dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero.

Nel medesimo documento si precisa che, ai fini della definizione di " prodotti finanziari" è necessario fare riferimento, per coerenza di sistema, all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2 bis e comma 2- ter, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 24 maggio 2012, attuativo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 201 del 2011, per " prodotti finanziari" si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell'ambito dei prodotti finanziari « gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».

La definizione di " strumenti finanziari" è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell'Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: «1 ) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati».

Come chiarito dalla citata risoluzione 56/E del 2020, in generale, gli investimenti effettuati attraverso le piattaforme P2P Lending riconducibili a contratti di mutuo non rientrano nel novero dei prodotti finanziari.

Pertanto, analogamente a tale tipologia di attività finanziaria, anche per gli investimenti in P2P Lending, riconducibili a contratti di mutuo, non è dovuta l'IVAFE.

Laddove, invece, l'investimento dovesse disporre del requisito della " negoziabilità" nel mercato dei capitali, tale attività configurerebbe un " prodotto finanziario", ai sensi dell'articolo 1 del TUF, sulla quale è, invece, dovuta l'IVAFE con l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille (da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Al riguardo, si fa presente che per " negoziabilità" si intende l'idoneità ad essere negoziabile, che consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario.

Inoltre, con riferimento ai conti di pagamento detenuti presso istituti di pagamento esteri, che possono essere utilizzati esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio è stato chiarito che non è applicabile l'IVAFE, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamento non costituiscono prodotti finanziari.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato e documentato dall'Istante (anche in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa) e delle informazioni reperibili nei siti internet indicati nell'istanza, gli investimenti sono effettuati su piattaforme di P2P Lending che non sono gestite da intermediari finanziari di cui alla lettera d- bis) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, ovvero iscritti all'albo o istituti di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia.

In particolare, l'Istante rappresenta di aver effettuato nel 2020 investimenti su quattro piattaforme di P2P Lending gestite da soggetti diversi da quelli indicati alla citata lettera d- bis) la cui operatività avviene per il tramite anche di conti aperti presso due istituti di pagamento esteri.

Pertanto, sulla base della prassi citata, i proventi derivanti dai predetti investimenti in P2P Lending concorreranno alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio fiscale, tenuto conto che per l'effettuazione degli investimenti in P2P Lending attraverso le predette piattaforme, l'Istante detiene anche dei "conti" all'estero, si ritiene che gli stessi dovranno esse indicati nel quadro RW, indipendentemente dalla circostanza che la piattaforma sia italiana o estera o che il finanziamento sia erogato a soggetti italiani o esteri.

Pertanto, tali rapporti devono essere indicati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche utilizzando il codice " 14" relativo ad " altre attività estere di natura finanziaria" e il codice dello Stato estero presso il quale è detenuto il conto. Con riferimento all'IVAFE, in linea con quanto chiarito dalla citata risoluzione 56/E del 2020, la stessa sarà dovuta limitatamente gli investimenti effettuati sulla piattaforma estera Beta che, " permette, anche, di cedere o comprare le proprie "quote" di finanziamento successivamente alla prima sottoscrizione", in quanto prodotti finanziari. In particolare, il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'IVAFE dovuta per le " quote di finanziamento" acquistate sul mercato secondario è il valore nominale e non il costo di acquisto (cfr. circolare n. 28/E del 2012).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto anche in relazione alla corretta qualificazione dei "conti" esteri.