Durc on line, per le nuove richieste rileva l'esposizione debitoria al 31 agosto 2019

Nel caso in cui non sia presente un Durc On Line avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali devono considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (Inps, messaggio 25 marzo 2020, n. 1374

Come noto, l’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Orbene, anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione e pertanto i "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse) conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Tuttavia, per tali Documenti, in formato pdf e contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il "Durc On Line" emesso, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Ne consegue che tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un "Durc On Line" con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Qualora il DURC non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione deve essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di "Richiesta regolarità", che consente la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente può essere eventualmente utilizzata dall’Inps e dall’Inail per le comunicazioni relative alla richiesta stessa, nella fase transitoria tra la data di scadenza originaria della validità e quella del 15 giugno. In tale periodo, infatti, il Documento non è più disponibile sul sistema e possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notifica al richiedente (e ai richiedenti "accodati") la formazione dell’esito stesso;
- il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite dagli operatori di Sede con l’attestazione di regolarità. Il sistema, poi, notifica al richiedente (e ai richiedenti "accodati") la formazione dell’esito.
Evidentemente, laddove il "Durc On Line" sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso lo stesso Documento può essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dai richiedenti.
Laddove il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, in via transitoria e in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, l’operatore della Sede deve verificare la presenza nel sistema di un "Durc On Line" con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, e notificare tramite PEC il Documento, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020.
Successivamente, con l’implementazione delle procedure aggiornate, saranno resi disponibili nella funzione "Consultazione" tutti i Documenti "Durc On Line", sia quelli in corso di validità che quelli con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Infine, nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che, diversamente dalla fattispecie precedente, richiedono l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare non essendo presente un Durc On Line avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, l’istruttoria deve avvenire in deroga alle previsioni normative vigenti (art. 4, D.L. 20 marzo 2014, n. 34; art. 3, co. 1, D.M. 30 gennaio 2015). Così, con l’intento di evitare disparità di trattamento, orientata a garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano "ope legis" del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, nelle ipotesi di assenza di un Documento "Durc On Line" con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che pervengono nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) devono essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Orbene, i primi "Durc On Line" interessati dalla previsione normativa (art. 103, co. 2, D.L. n. 18/2020), sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019 (considerato il periodo di validità pari a 120 giorni dalla data della richiesta), per la cui verifica sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019. Conseguentemente, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali devono considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019, avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (ad esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; avvisi di addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data). Con riguardo invece ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si conclude sempre con un esito di regolarità.