Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 27 novembre 2019, n. 188785/RU

Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale anno d’imposta 2019 - Anticipazioni

 

Il 31 ottobre u.s., con foglio recante protocollo 156148/RU, la Direzione organizzazione e digital transformation di questa Agenzia, nell’ambito dell’attività di reingegnerizzazione evolutiva delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica ed il gas naturale afferenti l’esercizio finanziario 2019, ha rappresentato modifiche sostanziali che sono state apportate alle modalità di trasmissione telematica delle stesse.

In esito a quanto appena descritto si procede quindi a fornire alcune anticipazioni sul contenuto e sulla struttura delle dichiarazioni, che non hanno subito, per l’anno d’imposta 2019, modifiche sostanziali rispetto a quelle dell’anno 2018; nel fare rinvio, quindi, alle precisazioni fornite con la nota prot. n. 11145/RU, del 9 febbraio 2019, che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1), si precisa quanto segue.

Coerentemente con quanto delineato nella richiamata nota 11145/RU è stato reso possibile l’inserimento di valori con segno negativo nel "Quadro I - Energia elettrica fatturata" del modello di dichiarazione per l’energia elettrica (MOD. AD-1) e nel "Quadro D - Gas naturale venduto" del modello di dichiarazione per il gas naturale (MOD. AD-2).

Come già anticipato nella ripetuta nota n. 11145/RU, si ribadisce che per l’anno 2019 assume carattere obbligatorio l’inserimento dei dati qui di seguito descritti:

- codice catastale comunale del luogo in cui insiste l’impianto destinatario della fornitura o a cui si riferisce la movimentazione di energia elettrica o di gas naturale dichiarata (ossia l’impianto destinatario della fornitura o la rete di trasporto/distribuzione verso le quali o attraverso le quali vengono trasportati, distribuiti o forniti l’energia elettrica o il gas naturale);

- i dati integrativi da inserire negli elenchi clienti allegati alle dichiarazioni (ossia l’identificativo del POD/PDR, la quantità fornita, l’indirizzo della fornitura e il relativo codice catastale comunale e l’importo dell’accisa liquidata), meglio descritti nella nota prot. n. 128747/RU, del 26.11.2018 e nella Circolare n. 10/D, del 20.12.2018, che pure si allegano (all. 2 e 3).

Pertanto, il mancato inserimento dei sopraindicati dati non consentirà l’acquisizione delle dichiarazioni.

Unico elemento di novità presente nelle dichiarazioni in questione, che non ne investe, comunque, il profilo strutturale, è rappresentato dall’inserimento di un controllo di coerenza tra:

a) il dato dell’accisa liquidata, presente nel quadro di liquidazione dell’imposta e quello presente nel quadro di riepilogo e saldo;

b) la differenza matematica tra il valore dell’accisa liquidata e quello dei ratei calcolati nella precedente dichiarazione e il conguaglio (a credito o a debito).

Ne consegue che non potranno essere acquisite e verranno quindi respinte tutte le dichiarazioni per l’energia elettrica (MOD AD-1) nelle quali:

- il totale dell’accisa liquidata inserito al rigo P14 sia diverso da quello indicato al rigo Q1;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo Q3 o quello a credito inserito nel rigo Q4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell’accisa liquidata inserito nel rigo Q1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo Q2.

Parimenti, non potranno essere acquisite e saranno respinte tutte le dichiarazioni per il gas naturale (MOD AD-2) nelle quali,

a) per quanto concerne l’accisa per autotrazione:

- il totale dell’accisa liquidata inserito al rigo I4 sia diverso da quello indicato al rigo L1;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo L3 o quello a credito inserito nel rigo L4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell’accisa liquidata inserito nel rigo L1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nelle precedente dichiarazione inserito al rigo L2;

b) per quanto concerne l’accisa per combustione:

- il totale dell’accisa liquidata inserito al rigo I21 sia diverso da quello indicato al rigo L6;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo L8 o quello a credito inserito nel rigo L9, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell’accisa liquidata inserito nel rigo L6 e il totale dei ratei di acconto calcolati nelle precedente dichiarazione inserito al rigo L7;

c) per quanto concerne l’addizionale regionale sul gas naturale:

- il totale dell’addizionale liquidata inserito al rigo M9 sia diverso da quello indicato al rigo N1;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo N3 o quello a credito inserito nel rigo N4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell’addizionale liquidata inserito nel rigo N1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nelle precedente dichiarazione inserito al rigo N2;

d) per quanto concerne l’imposta regionale sostitutiva sul gas naturale:

- il totale dell’imposta liquidata inserito al rigo O7 sia diverso da quello indicato al rigo P1;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo P3 o quello a credito inserito nel rigo P4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell’accisa liquidata inserito nel rigo P1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nelle precedente dichiarazione inserito al rigo P2.

 

Allegato 1

Agenzia dogane nota 11145/RU

Allegato 2

Agenzia dogane nota 128747/RU

Allegato 3

Agenzia delle dogane circolare 20 dicembre 2018, n. 10/D