Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25560

Licenziamento disciplinare - Reiterata prestazione di opera di assistenza e consulenza fiscale e contabile remunerata - Sanzione espulsiva - Proporzionalità

 

Svolgimento del processo

 

1. - Con sentenza del 17 novembre 2011 la Corte di Appello di Trieste confermò la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a G.L. dalla Agenzia delle Entrate, ritenendo provata e grave la "reiterata prestazione di opera di assistenza e consulenza fiscale e contabile pure remunerata ... proprio sfruttando la sua veste di funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Trieste".

Avverso tale decisione propose ricorso per cassazione il L., affidato a sei motivi di impugnazione.

Con sentenza del 15 gennaio 2015, n. 617, questa Corte, esaminando tre dei sei motivi di gravame, ha respinto detto ricorso, condannando il L. alle spese.

2. - Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore soccombente ai sensi degli artt. 391-bis e 395, co. 1, n. 4, c.p.c., instando altresì affinché vengano accolti i tre motivi del ricorso originario pretermessi. Ha resistito l'amministrazione intimata con controricorso. Il L. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

3. - Opportuno premettere che - come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 13299 del 2011; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016) - l’avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica - anziché, come prescritto dall'art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio - è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cessazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti. Inoltre in tale evenienza, ove il ricorso sia ritenuto ammissibile e fondato, non occorre il rinvio per la fase rescissoria potendo la Corte, nella stessa udienza pubblica, decidere il ricorso per revocazione ed eventualmente, in caso di suo accoglimento, anche il ricorso in precedenza deciso con la pronuncia oggetto di revocazione.

4. - Parte ricorrente denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per avere erroneamente percepito che il ricorso per cassazione fosse fondato solo su tre motivi anziché su sei, come in effetti era, con conseguente falsa percezione della realtà processuale.

L'impugnazione è fondata.

Emerge pacificamente dall'esame degli atti processuali che la sentenza di cui si chiede la revocazione non abbia esaminato in alcun modo il quarto, il quinto ed il sesto motivo dell'originario ricorso per cassazione ed abbia, dunque, omesso di pronunciarsi su di essi. Tale omessa pronuncia, peraltro, nella sentenza impugnata non appare frutto di una mera omissione, cioè non emerge perché la motivazione non esamina e non riferisce in alcun modo detti motivi, ma appare dipendere da un errore di percezione del fatto processuale, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato su tre motivi piuttosto che su sei. Supposizione incontrastabilmente contraria al contenuto del ricorso.

Ne segue che si verte senza dubbio nella fattispecie di errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto la decisione impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto - l'esistenza di soli tre motivi - la cui verità in base al ricorso era incontrastabilmente esclusa per la presenza anche di un quarto, quinto e sesto motivo. Ricorre il presupposto dell'emergenza dell'errore dalla sentenza per effetto di una supposizione in essa contenuta e non invece per il sol fatto che la sentenza sia stata semplicemente silente sul motivo: si vuol dire cioè che la sentenza, per quanto traspare dalla sua motivazione, è stata silente sul motivo perché ha supposto che non vi fosse e, quindi, ha supposto un dato processuale contrario al ricorso (cfr. Cass. n. 11530 del 2016; v. anche Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011, sull'errore che si sostanzia nella mancata percezione da parte della Corte della esistenza di un motivo).

In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata, ferma la statuizione con cui ha rigettato i primi tre motivi dell'originario ricorso correttamente individuati, che resta intangibile, deve essere revocata con conseguente necessità di decidere il ricorso oggetto della decisione revocata limitatamente agli altri motivi non esaminati (cfr. Cass. n. 22520 del 2015). Invero svelato l'errore di fatto e individuata la parte della sentenza impugnata da rescindersi in quanto viziata dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione di detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (da ultimo Cass. n. 19562 del 2016 e Cass. n. 12721 del 2016; cfr. Cass. n. 3465 del 1972); infatti la revocazione travolge i soli capi della sentenza che sono frutto di errore (Cass. n. 19562 del 2016; Cass. n. 2181 del 2001).

5. - Pertanto, conclusa positivamente la fase rescindente, si deve passare alla fase rescissoria e, dunque, esaminare il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso ordinario.

Con il quarto mezzo di impugnazione si denuncia omessa motivazione su di un fatto controverso consistente nella supposta cessazione dell'attività ritenuta incompatibile, la cui decisività deriverebbe dal rilievo che, ove l'attività non risultasse cessata, nella prospettiva della sentenza - secondo il ricorrente - si sarebbe dovuto applicare il procedimento ex art. 63 d.P.R. n. 3 del 1957.

Il motivo è infondato perché la Corte territoriale deduce l'impraticabilità della diffida non dalla cessazione dell'attività ritenuta incompatibile bensì dalla sospensione dal servizio con riferimento a documenti ed alla definizione del procedimento penale, in alcun modo censurati. Inoltre già questa Corte, esaminando il primo motivo di ricorso, attinente l'omissione della diffida con scrutinio non oggetto di revocazione, lo ha disatteso rammentando l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'istituto della incompatibilità è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare (cfr. Cass. n. 967 del 2006).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2106, 2119, 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 67 del CCNL di comparto, in quanto la Corte territoriale non avrebbe misurato la proporzionalità della sanzione inflitta con il complesso delle sanzioni espressamente previste dalla disciplina collettiva.

Con il sesto motivo si denuncia insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo costituito dall'assenza, in riferimento alla condotta tenuta dal L., di circostanze idonee a connotare la medesima di gravità tale da costituire giusta causa di recesso, anche in rapporto alla disciplina contrattuale da applicare.

Le censure, congiuntamente esaminabili per connessione, non meritano accoglimento in quanto tentano una rivalutazione, non consentita in questa sede di legittimità, dell'apprezzamento espresso correttamente dalla Corte territoriale circa la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 67 comma 5 sub d) del contratto collettivo applicabile "riferita alla commissione di fatti od atti che pur costituendo o meno illeciti in sede penale sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto", tenuto altresì conto della nozione legale di giusta causa e del riferimento, pure contenuto nella sentenza e non adeguatamente censurato, all'art. 71 del d. Igs. n. 300 del 1999 e all'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002 in tema di incompatibilità e conflitto di interessi del personale delle Agenzie fiscali.

Invero questa Corte insegna che il giudizio di gravità e di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003).

Trattandosi di una decisione sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l'omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016); invece il L. si limita a dedurre che la scala di classificazione desumibile - a suo parere - dal contratto collettivo non giustificherebbe la massima sanzione espulsiva, ma non individua alcun fatto che può ritenersi autonomamente decisivo nel senso sopra specificato, sicché le doglianze in proposito nella sostanza prospettano una generica rivisitazione del merito, evidentemente non consentita in questa sede, perché questa Corte può sindacare ma non sostituire il giudizio di fatto correttamente espresso dai giudici al cui dominio è istituzionalmente riservato.

6. Conclusivamente, accolto in sede rescindente il ricorso e disposta la revocazione della sentenza n. 617 del 15 gennaio 2015 limitatamente all'omessa pronuncia sul quarto, quinto e sesto motivo del ricorso originario dell'8 marzo 2012, provvedendo su tali motivi gli stessi devono essere respinti.

Le spese, tenuto conto sia della fase rescindente che della fase rescissoria (Cass. n. 17552 del 2015) e dell'esito finale del giudizio, vanno poste a carico del L. soccombente, liquidate come da dispositivo, con compensazione nella misura della metà avuto riguardo all'accoglimento del ricorso per revocazione.

Non sussistono, invece, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto il ricorso per revocazione è stato accolto e quello originario risale al 2012.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 391-bis c.p.c., accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione della sentenza n. 617 del 15 gennaio 2015 e dispone la sua revocazione limitatamente all'omessa pronuncia sul quarto, quinto e sesto motivo del ricorso originario dell'8 marzo 2012. Provvedendo in sede rescissoria su tali motivi respinge i medesimi. Dichiara compensate le spese nella misura della metà, ponendo a carico del L. le residue liquidate in euro 2000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.