Crediti d'imposta PNRR per investimenti 4.0: codici tributo

Individuati i codici tributo da utilizzare per compensare, tramite modello F24, i crediti d’imposta finanziati con le risorse del PNRR (Investimento 1: Transizione 4.0" - Decisione ECOFIN 13 luglio 2021) riconosciuti alle imprese che investono in beni capitali, ricerca, sviluppo e innovazione, attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 30 novembre 2021, n. 68/E).

Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR).
Nell’allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
In particolare, la misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
a) beni capitali;
b) ricerca, sviluppo e innovazione;
c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

In relazione alle suddette tipologie di investimenti, attualmente, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard (art. 1, co. 189-190, L. n. 160 del 2019 e art. 1, co. 1054-1058, L. n. 178 del 2020);
- Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, co. 198-209, L. n. 160 del 2019);
- Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (art. 1, co. 46-56, L. n. 205 del 2017).

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta Investimenti 4.0 finanziati con le risorse del PNRR, l’Agenzia delle Entrate ha individuato specifici codici tributo, che peraltro sono già utilizzati per i suindicati crediti d’imposta.

INVESTIMENTI IN BENI CAPITALI

Codice tributo

Descrizione

Normativa

Annotazioni

6933 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 -
6934 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 -
6935 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. La parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali
6936 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 -
6937 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 -

Il codice tributo "6932", denominato "Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016)", disciplinato dall’art. 1, comma 188, della Legge n. 160/2019, resta utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che però non rientrano tra quelle finanziate dal PNRR.

INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Codice tributo

Descrizione

Normativa

Annotazioni

6938 Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 -

I codici tributo "6939" denominato "Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno" e "6940" denominato "Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia", disciplinati dall’art. 244, co. 1, del D.L. n. 34 del 2020 restano utilizzabili per le misure agevolative a cui si riferiscono, che però non rientrano tra quelle finanziate dal PNRR.

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE E DI SVILUPPO DELLE RELATIVE COMPETENZE

Codice tributo

Descrizione

Normativa

Annotazioni

6897 Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018 -

L’utilizzo di tutti suddetti crediti d’imposta è soggetto a monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, l’ammontare dei crediti maturati e quello utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’anno d’imposta 2020.

Codice tributo

Dichiarazione dei redditi 2021 (anno 2020)

6933 Quadro RU - Sez. I - Codice "2H" e Sez. IV - Rigo RU120 - Col. 2
6934 Quadro RU - Sez. I - Codice "3H" e Sez. IV - Rigo RU120 - Col. 3
6935 Quadro RU - Sez. I - Codice "L3" e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR) Sez. IV - Rigo RU130 - Col. 2 e Col. 3
6936 Quadro RU - Sez. I - Codice "2L" e Sez. IV - Rigo RU130 - Col. 5
6937 Quadro RU - Sez. I - Codice "3L" e Sez. IV - Rigo RU130 - Col. 6

Analoghe modalità di monitoraggio saranno previste anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021;
- il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel Quadro RU, Sez. I, Codice "F7".