Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 09 ottobre 2020

Criteri e modalità di applicazione della misura e utilizzo delle risorse Fondo Nuove Competenze

 

Articolo 1

(Finalità e risorse finanziarie)

 

1. Il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, interviene per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dei Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Articolo 2

(Destinatari)

 

1. Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

 

Articolo 3 (1)

(Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro)

 

1. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, e individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 8.

Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 4 devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.

2. Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 gennaio 2021.

Articolo 4

(Accesso al Fondo)

 

1. I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro in conformità con quanto previsto all'articolo 3 possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L'Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.

2. All'istanza devono essere allegati l'intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze, così come definito al successivo articolo 5.

3. Al fine di semplificare la procedura di istanza, in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.

4. L'ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal presente decreto.

5. La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione da parte dell'Agenzia dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, verrà comunicata la regolarità e conformità della stessa.

6. L'istanza di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire l'istanza stessa cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.

 

Articolo 5 (1)

(Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori)

 

1. A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, così come prevista dal precedente articolo 1, comma 1.

2. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:

a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo di cui all'articolo 3.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, D.M. 22 gennaio 2021.

Articolo 6

(Modalità di determinazione e modalità di erogazione del contributo)

 

1. In esito alla verifica di conformità dell'istanza di contributo, l'ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall'azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

2. L'erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo. L'ANPAL trasferisce ad INPS, a titolo di anticipazione, l'importo di dieci milioni di euro prima dell'avvio dell'erogazione del contributo ed eroga all'INPS, con cadenza trimestrale, le risorse del Fondo. L'ANPAL provvede, con cadenza trimestrale, al monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo e comunica gli esiti dello stesso a tutte le Amministrazioni interessate. I rapporti tra ANPAL e INPS, in relazione all'attuazione di tali interventi, sono regolati con specifica Convenzione tra le parti trasmessa anche alle Amministrazioni vigilanti.

 

Articolo 7

(Controlli sul contributo erogato)

 

1. L'ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell'intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti. Laddove l'Agenzia rilevasse degli scostamenti tra le due grandezze sarà attivato, con la collaborazione di INPS, +1 recupero delle somme indebitamente erogate.

 

Articolo 8

(Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori)

 

1. I Fondi Paritetici Interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.

Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.

2. L'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 3.

3. Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

 

Articolo 9

(Disposizioni finali)

 

1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umani, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.