Sospensione adempimenti a carico dei professionisti: efficacia retroattiva

Il Senato ha votato la fiducia al ddl di conversione del cd. "Decreto Ucraina-bis" (D.L. n. 21/2022). Nel testo licenziato dal Senato viene attribuita efficacia retroattiva, a decorrere dal 31 gennaio 2020, alla sospensione prevista dal cd. "Decreto Sostegni" della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio connessi al Covid-19.

L’articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. "Decreto Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, entrato in vigore il 22 maggio 2021, ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, sanciti dalla Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 maggio 2021), la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.

Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. "Decreto Ucraina-bis") viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
- non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
- sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.