Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 marzo 2018, n. 5073

Ferie, festività e gratifica natalizia non accantonate presso la Cassa Edile - lnadempimento della parte datoriale - Obbligo della Cassa Edile non derivante dal mero sorgere del rapporto di lavoro

Rilevato in fatto

 

che, la Cassa Edile della provincia di Avellino ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 5822, depositata il 31/10/2011, con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure avente ad oggetto l'opposizione, proposta dalla stessa Cassa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di D.N.C. per il pagamento di somme relative a ferie, festività e gratifica natalizia non accantonate dal datore di lavoro di quest'ultimo, la G.P. S.r.l.;

che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame, ritenendo che in base all'art. 1271, secondo comma, cod. civ., la Cassa Edile non può eccepire al lavoratore l'inadempimento (nei suoi confronti) della parte datoriale, essendo quindi legittimato, lo stesso, a richiedere a quest'ultima non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), ma anche il pagamento delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare a favore del lavoratore (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia);

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Cassa Edile della provincia di Avellino affidandosi ad un unico motivo;

che, D.N.C. ritualmente evocato non difende, e la Cassa Edile della provincia di Avellino presenta memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Considerato in diritto

 

che, con l'unico motivo di gravame la ricorrente denuncia in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1271, secondo comma, cod. civ., e dell'art. 19 del CCNL, 29 gennaio 2000, per i dipendenti delle imprese edili, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la Cassa Edile sarebbe obbligata a corrispondere al lavoratore anche importi (per ferie, festività e gratifica natalizia) non accantonati dal datore di lavoro; che, in particolare, per quanto qui rileva, la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sul presupposto che il rapporto fra la Cassa Edile ed il datore di lavoro sarebbe da configurarsi come una delega da parte del datore, costituitasi con l'iscrizione alla Cassa, e che tale iscrizione non esige forme particolari, essendo sufficiente per il principio della libertà delle forme negoziali, anche un comportamento concludente, quale l'invio, da parte dell'impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l'adesione del datore di lavoro alla disciplina contrattuale dell'istituto, e con l'ulteriore conseguenza, che non potendo la Cassa Edile delegata opporre ai lavoratori delegatari le eccezioni che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro delegante (ex art. 1271 cod.civ.) la medesima non può eccepire ai lavoratori l'inadempimento, nei suoi confronti, della parte datoriale;

che, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di secondo grado non paiono condivisibili alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10140/2014), che il Collegio ritiene di condividere, ed in base al quale, l'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatario; che, a tale conclusione si perviene dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia), che per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e quindi di problematica  erogazione; che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non dovendosi procedere ad accertamenti di merito, va accolta l'originaria domanda e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto, con spese del giudizio liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l'originaria domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna D.N.C. al pagamento delle spese processuali che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 1800,00 per onorari di cui 1100,00, per diritti ed accessori di legge, per quello d'appello, in euro 2000,00, per onorari, di cui 300,00 per diritti, oltre agli accessori di legge, ed in euro 1500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e le spese generali al 15% per il presente giudizio.