Legislazione - CONVENZIONE REPUBBLICA DI COLOMBIA 26 gennaio 2018

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

(Ratifica: Legge 17 luglio 2020, n. 92)

 

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

Articolo 1

Soggetti

 

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

Articolo 2

Imposte considerate

 

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell’Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su clementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dal l'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. l'imposta sul reddito delle società;

3. l’imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

b) per quanto concerne la Colombia:

- l’imposta sul reddito e complementari ("ìmpuesio sabre la ventay complementarios") (qui di seguito indicate quali "imposta colombiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

 

Capitolo II

DEFINIZIONI

 

Articolo 3

Definizioni generali

 

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all’interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato in senso geografico, comprende il territorio terrestre, sia continentale che insulare, lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la propria sovranità, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi della Costituzione colombiana del 1991 e della propria legislazione, e in conformità con il diritto internazionale, ivi compresi i trattali internazionali applicabili;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Colombia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l’espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile operino esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l’impresa che effettua l’attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un’impresa di detto Stato;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

(ii) in Colombia, il Ministro delle Finanze c del Credito Pubblico o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e

(ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(j) l’espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un’entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:

(i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o

(ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all’espressione nell’ambito di altre leggi di detto Stato.

 

Articolo 4

Residente

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettala a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato contraente, ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato contraente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare Io Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti. le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai tini della presente Convenzione con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d’imposta previsti dalla Convenzione.

 

Articolo 5

Stabile organizzazione

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio; e

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:

a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 183 giorni;

b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall’impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all’interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un’installazione ai soli lini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti al l’impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l’impresa, qualsiasi altra attività;

f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera t), l’attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1. II paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge attività d’impresa nella stessa sede o in un’altra sede nello stesso Stato contraente e

a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l’impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell’impresa, e detti contratti sono:

a) in nome dell'impresa, o

b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o

c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato contraente in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell’ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

8. Ai tini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell’altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un’impresa c considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell’altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un’altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell’impresa.

 

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

 

Articolo 6

Redditi immobiliari

 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. L’espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

 

Articolo 7

Utili delle imprese

 

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell’altro Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo e dell’Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell’impresa, se si fosse trattato di un’impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzali e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell’impresa.

3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un’impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato contraente, detto altro Stato contraente, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell’importo dell’imposta applicala su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

 

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea internazionale

 

1. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente deriva dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente deriva dall’esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e

b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

Articolo 9

Imprese associate

 

1. Allorché:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzali da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato contraente - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzali dall’impresa del primo Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato contraente effettua un’apposita rettifica dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

 

Articolo 10

Dividendi

 

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi,

b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;

c) il 15 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione delle presenti limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano:

a) ai dividendi pagati da una società residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all’imposta sul reddito a livello della società in conformità alla legislazione della Colombia; o

b) quando gli utili di un residente dell’Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformità alla legislazione colombiana, e tali utili, all’atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformità alla legislazione della Colombia.

Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

Articolo 11

Interessi

 

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento del l’ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un organismo statutario o un’agenzia di finanziamento all’esportazione;

b) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;

c) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente cd il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente è:

a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente di diritto pubblico, ivi compresa la Banca Centrale di detto Stato;

oppure tali interessi sono pagati:

b) dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica o ente locale; o

c) in relazione a un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica o ente locale; o

d) su una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o su una vendita a credito di beni o merci da parte di un’impresa di uno Stato contraente ad un’impresa dell’altro Stato contraente; o

e) in relazione a prestiti o crediti di qualsiasi natura concessi da una banca, ma soltanto se il prestito o credito considerato è concesso per un periodo non inferiore a tre anni; o

f) da una istituzione finanziaria di uno Stato contraente ad una istituzione finanziaria dell’altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. Il termine "interessi" non include alcun elemento considerato come dividendo ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e ii beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 12

Canoni

 

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e i! cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità alla legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente del!‘altro Stato contraente, l’imposta cosi applicala non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui c situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore c il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi c terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso. diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore c beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 13

Utili di capitale

 

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall’alienazione di beni immobili di cui all’Articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili tacenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un’impresa di uno Stato contraente che svolge l’esercizio di dette navi o aeromobili o di beni mobili relativi all’esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell’altro Stato contraente se:

a) in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell’Articolo 6, situati in detto altro Stato contraente; o

b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente, azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che rappresentano il 10 per cento o più del capitale di una società che è residente dell'altro Stato contraente, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento del l’ammontare degli utili. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell’ambito di una riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.

5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 sono imponibili nell’altro Stato contraente ma l’imposta cosi applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare degli utili.

6. Gli utili derivarti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

Articolo 14

Professioni indipendenti

 

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;

b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale consideralo; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

Articolo 15

Lavoro subordinato

 

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagale da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e

c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro effettivo dell’equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell’altro Stato contraente» sono imponibili soltanto nel primo Stato.

4. I pagamenti effettuati in virtù di un’attività dipendente in uno Stato contraente, quali indennità di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

Articolo 16

Compensi degli amministratori

 

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

 

Articolo 17

Artisti e sportivi

 

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

 

Articolo 18

Pensioni

 

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. L’espressione ''altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

 

Articolo 19

Funzioni pubbliche

 

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

Articolo 20

Studenti

 

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente,

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

 

Articolo 21

Altri redditi

 

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli clementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

 

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

 

Articolo 22

Eliminazione della doppia imposizione

 

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

I residenti dell’Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l’Italia deve ammettere in detrazione dall’imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformità alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

3. Per quanto concerne la Colombia:

Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un imporlo pari all’imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia.

4. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l’imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

 

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Articolo 23

Non discriminazione

 

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nel l'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole del l'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllalo da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente Articolo non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Colombia di applicare un’imposta così come descritta nel paragrafo 3 dell’Articolo 10.

 

Articolo 24

Procedura amichevole

 

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso al l'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultale per quella persona in un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato se le due autorità competenti e la persona così convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse e già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

 

Articolo 25

Scambio di informazioni

 

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scamiceranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate del l'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 15 delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzale per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti c l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzalo tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per Ì propri fini fiscali. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

 

Articolo 26

Assistenza nella riscossione delle imposte

 

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitala dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, le modalità di applicazione del presente Articolo.

2. Ai fini del presente Articolo l’espressione '‘credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.

3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente possa essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta del l’autorità competente di tale Stato contraente, è ammesso per la riscossione dall’autorità competente dell’altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato contraente.

4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell’autorità competente di tale Stato, è ammesso ai lini delle misure cautelari dall’autorità competente dell’altro Staio contraente. Tale altro Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato contraente in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato contraente, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente.

6. Le procedure relative all’esistenza, la validità o l’importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all’autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell’altro Stato contraente.

7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l’altro Stato contraente abbia riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente, il relativo credito tributario cessa di essere:

a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato contraente che può essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o

b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato contraente nei confronti del quale tale Stato contraente può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione.

Le autorità competenti del primo Stato contraente devono comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente del l’altro Stato contraente e, a discrezione dell’altro Stato contraente, il primo Stato contraente sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

b) di adottare misure che sarebbero contrarie all’ordine pubblico;

c) di fornire assistenza se l’altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;

d) di fornire assistenza nei casi in cui l’onere amministrativo per tale Stato contraente è chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall’altro Stato contraente.

 

Articolo 27

Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

 

Articolo 28

Rimborsi

 

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato che è un residente dell’altro Stato contraente qualora il diritto di riscuotere dette imposte sia limitalo dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso» da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

 

Articolo 29

Diritto ai benefici

 

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 30

Entrata in vigore

 

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all’altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima di tali noti fiche, e avrà efficacia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e

(ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell’Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell’Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

Articolo 31

Denuncia

 

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all’anno di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla line dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia, e

(ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno.

3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione.

 

Protocollo

 

All’atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

 

1. Con riferimento all’Articolo 2, paragrafo 3 (a):

ove, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono l’Imposta sul Reddito d’impresa (IRI), il contribuente che ne ha titolo opti per quest’ultima, essa si applica in luogo dell’imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di tassazione separata con l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società.

 

2. Con riferimento all’Articolo 3, paragrafo 1(j), ai fini della Convenzione, l’espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:

a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP;

b) nel caso della Colombia, i fondi pensione regolamentati dalla Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che la modificano o la sostituiscono, amministrati o gestiti dalle Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía che sono soggetti alla vigilanza della Superintendencia Financiera de Colombia e soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del Decreto n. 2555 del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed inoltre i fondi pensione regolamentati al Capitolo VI della Parte V del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero amministrati da enti soggetti alla vigilanza della Superintendencia Financiera de Colombia (fondi pensione volontari) e successive modifiche.

 

3. In relazione all’Articolo 4:

con riferimento al paragrafo 1:

Resta inteso che l’espressione "residente di uno Stato contraente" indica inoltre:

a) un fondo pensione riconosciuto;

b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e

c) - nel caso dell’Italia: le entità elencate nella "Anagrafe delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle relative leggi italiane;

- nel caso della Colombia: le entità inserite e classificate nello speciale regime delle entità senza fini di lucro, ai sensi del "Título Vi del Libro Primero" del Codice Tributario Colombiano, e le disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono.

con riferimento al paragrafo 3:

tuttavia, l’assenza di una decisione da parte delle autorità competenti non impedirà al contribuente di essere considerato residente di ciascuno Stato contraente a tini diversi dalla concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla Convenzione per detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale di ciascuno Stato contraente.

 

4. In relazione all’Articolo 8:

L’Articolo 8 della Convenzione sostituirà le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all’esercizio della navigazione marittima ed aerea" - "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea" firmata a Bogotá il 21 dicembre 1979 nella misura in cui quelle disposizioni sono incompatibili con il presente Articolo.

 

5. Con riferimento all’Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all’esportazione" indicano:

a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all’estero - Simest;

b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER.

A condizione che al capitale di tali entità lo Stato partecipi direttamente in una percentuale non inferiore all'80 per cento o indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento.

 

6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12:

Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo che prevede aliquote d’imposta inferiori (compresa l’aliquota zero) a quelle previste dalla presente Convenzione, tale Stato contraente informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di concludere un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione.

 

7. Con riferimento all'Articolo 18:

L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti.

 

8. Con riferimento all’Articolo 21, paragrafo 4:

Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza rientrano nell’ambito applicativo degli Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 agosto 2020, n. 194.