Prassi - CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI - Comunicato 09 aprile 2021

Emanato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

 

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa emana annualmente.

 

Oggetto del bando

Nell’ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell’avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest’anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

 

Beneficiari

Possono partecipare al bando i neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare che non beneficiano di contributi similari erogati da altri enti/istituzioni.

 

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

Il contributo a favore dei singoli professionisti che abbiano acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA. Per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021. Il contributo erogato non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Per le aggregazioni, l’importo del contributo previsto è pari a 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10mila euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

 

Termine per la presentazione della domanda

I Dottori Commercialisti neo-iscritti alla Cassa potranno presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022.  La domanda, unica per il 2021, pena di inammissibilità può essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile nell’area riservata dal 1° dicembre 2021. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

 

Allegato

Bando di concorso per il supporto all’attività professionale

 

(Art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza) (Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29.3.2021) - TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 15/3/2022

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29.3.2021)

 

Art. 1

Oggetto

 

È indetto un concorso, ai sensi dell’art.56 bis del "Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC", per l’erogazione di contributi assistenziali a supporto dell’attività professionale di Dottore Commercialista nelle fasi di avvio e aggregazione, per complessivi Euro 3.500.000, a favore di Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa.

 

Art. 2

Tipologie di contributi

 

Sono messe a concorso, per l’anno 2021, le seguenti tipologie di contributo:

 

Tipologia Importo stanziato
a) Acquisto/leasing finanziario di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale, in forma singola e/o associata (Studi Associati/STP) € 2.000.000
b) Costituzione nell’anno 2021 di studi associati o STP per lo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata € 1.000.000
c) Costituzione nell’anno 2021 di una Rete tra Professionisti ex art. 12, comma 3, lett. a), della L. 22 maggio 2017, n.81 (di seguito RTP) € 500.000

 

È possibile concorrere per una sola tipologia di contributo.

 

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

 

Il contributo assistenziale a supporto della professione di Dottore Commercialista è così calcolato:

Tipologia a): il contributo spettante è pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021 (al netto dell’IVA). In caso di spese riferibili a Studi Associati/STP, il predetto limite del 50% è imputato al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili rilevata dalla dichiarazione dei redditi 2021 (produzione 2020). Il contributo riconoscibile non può, comunque, eccedere complessivamente il minore importo tra:

- 50% di quello indicato presuntivamente in sede di presentazione della domanda e

- € 5.000 per singolo richiedente.

Tipologia b): il contributo spettante è pari a € 2.500 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai soci del medesimo Studio Associato/STP ecceda il limite massimo di € 10.000, importo massimo complessivamente erogabile.

Tipologia c): il contributo spettante è pari a € 1.000 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai dottori commercialisti appartenenti alla medesima RTP ecceda il limite massimo di € 5.000, importo massimo complessivamente erogabile.

Il contributo di cui al presente bando sommato a quello riconosciuto in applicazione del precedente bando a supporto dell’attività professionale deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10/12/2019 non può eccedere l’importo complessivo di € 5.000.

 

Art. 4

Beneficiari

 

I destinatari dei contributi sono:

a) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 5, del Regolamento Unitario (c.d. neo- iscritti infra35enni);

b) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 6, del Regolamento Unitario (neo-iscritti over35enni).

Il contributo sarà riconosciuto con precedenza ai soggetti di cui alla lett. a) sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 8.

 

Art. 5

Requisiti di ammissione

 

5.1 - Requisiti di spesa

 

Tipologia a)

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui all’art.4 che sostengono nell’anno 2021, spese per l’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di beni strumentali nuovi, per lo svolgimento dell’attività professionale. Non saranno oggetto di contributi gli eventuali oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione del bene.

Sono considerati beni strumentali allo svolgimento dell’attività professionale:

- hardware ad esclusione degli smartphone;

- licenze software incluse quelle per la conservazione, gestione e protezione dei dati;

- mobili da ufficio.

 

Tipologia b)

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui all’art.4 che nell’anno 2021 costituiscono Studi Associati/STP, finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata.

 

Tipologia c)

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui all’art.4 che nell’anno 2021 stipulino e registrino presso l’Agenzia delle Entrate dei contratti di RTP finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata.

5.2 - Requisiti reddituali

Al fine di poter beneficiare dei contributi. i Dottori Commercialisti di cui all’art. 4 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2021 (produzione reddito 2020), un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 36.300,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;

- Euro 47.150,00 per nucleo familiare con due componenti;

- Euro 54.400,00 per nucleo familiare con tre componenti;

- Euro 59.750,00 per nucleo familiare con quattro componenti;

- Euro 64.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;

- Euro 67.350,00 per nucleo familiare con sei componenti;

- Euro 69.100,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:

- Euro 65.250,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di dottore commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

5.3 - Ulteriori requisiti

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all’art. 7 del presente Bando.

L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell’art. 43 del Regolamento Unitario.

I concorrenti devono dichiarare di non avere beneficiato e che non beneficeranno, impegnandosi nel caso a rimborsare quanto percepito dalla Cassa, di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, in relazione alla tipologia di contributo richiesto ai sensi del presente bando.

 

Art. 6

Termine di presentazione

 

La domanda, unica per il 2021, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 1.12.2021 ed entro il termine del 15.3.2022. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

 

Art. 7

Documentazione

 

La domanda, di cui al precedente art. 6, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;

2. in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all’art. 5.2 è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

 

Tipologia a):

Acquisto

- fatture, intestate al richiedente, con data compresa tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021;

- attestazione del fornitore ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si dichiari che i beni oggetto di contributo siano nuovi;

- copia del bonifico effettuato ovvero di altra modalità di pagamento tracciabile dal quale risulti in maniera inequivocabile il beneficiario.

Leasing finanziario

- contratto di leasing finanziario con la fattura di acquisto del bene da parte della società di leasing

- fatture intestate al richiedente con data compresa tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021, relative ai canoni

- copia del bonifico effettuato ovvero di altra documentazione attestante il pagamento dal quale risulti in maniera inequivocabile il beneficiario del pagamento

 

Tipologia b):

- copia dell’atto costitutivo dello Studio Associato o della Società tra Professionisti con la relativa iscrizione all’Albo professionale per le STP, con data non successiva al 31 dicembre 2021.

 

Tipologia c)

- copia del contratto della RTP stipulato nel corso del 2021 con la relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con data non successiva al 31 dicembre 2021.

- relazione del richiedente che documenti le attività svolte dalla RTP nel 2021.

 

Art. 8

Graduatoria

 

Viene formata una prima graduatoria per i soggetti di cui all’art. 4, lett. a) per ciascuna tipologia di contributo (A, B e C) e una seconda graduatoria per i soggetti di cui all’art. 4, lett. b) per ciascuna tipologia di contributo (A, B e C).

Nell’ambito di ciascuna graduatoria:

- per ciascuna tipologia di contributo (A, B e C) si considera l’ordine crescente (dal più basso al più alto) della somma dei redditi imponibili di cui all’art. 5.2;

- a parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età dei Dottori Commercialisti di cui all’art. 4.

I Dottori Commercialisti hanno diritto al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie messe a bando con precedenza per coloro che appartengono alla prima graduatoria.

 

Art. 9

Erogazione del contributo

 

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

 

Art. 10

Utilizzo disponibilità

 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute e accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna tipologia del presente bando, può ripartire le disponibilità non utilizzate. La ripartizione è proporzionale ai contributi riferibili alle domande non liquidabili per esaurimento delle somme previste per ciascun bando e sempre nel rispetto delle singole graduatorie.

 

Art. 11

Compagine sociale

 

Per l’identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite dal 1° gennaio 2020 e della relativa quota di partecipazione, ai fini del presente Bando si fa riferimento all’atto costitutivo.

 

Art. 12

Controlli

 

La Cassa si riserva di verificare la sussistenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attribuzione del contributo dello Studio Associato o della STP i cui soci siano stati beneficiari della tipologia B o della RTP i partecipanti siano stati beneficiari della tipologia C. Nel caso di cessazione dello Studio Associato o della STP ovvero di recesso del socio dottore commercialista entro il termine di cui sopra, nonché in caso di cessazione della RTP o dell’uscita del dottore commercialista entro il termine di cui sopra, la Cassa procederà alla revoca dei contributi concessi e a richiedere il rimborso di quanto erogato.