Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 agosto 2020, n. 251

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Cause di rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA (di seguito, anche "società" o "istante") ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Più nello specifico, la società istante, "esercente attività di ..., dichiara di essersi costituita nel corso del 2018 con l'obiettivo di aprire un punto vendita nel comune BETA all'interno di un centro commerciale ....

Per la realizzazione di tale attività, la società dichiara di avere "acquisito in fitto dalla società proprietaria del ...l'immobile commerciale con le relative licenze" e di aver "proceduto ad eseguire un importante investimento ripartito tra spese di ristrutturazione, nonché impianti, macchinari e attrezzature".

Per una parte di tali investimenti, l'istante dichiara di aver presentato, a giugno 2018, il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e di aver ricevuto, in data ..2018, da parte dell'Agenzia delle entrate, la comunicazione di ammissione alla fruizione del credito.

La società dichiara, inoltre, che i beni agevolati sono stati " acquisiti con altrettanti contratti di leasing" e che il credito d'imposta maturato, regolarmente dichiarato nella Modello Unico SC 2019, è stato già in parte utilizzato.

L'istante dichiara che "l'attività, iniziata con l'apertura ufficiale del punto vendita nel luglio 2018, a distanza di poco più di un anno e mezzo, non ha fatto registrare i risultati attesi, e, d'accordo anche con la proprietà YYY, i soci intendono recedere dal contratto di affitto dell'immobile per spostare la sede operativa all'interno di un nuovo punto vendita situato in altro comune nella provincia di GAMMA, presso il quale verranno altresì trasferiti tutti i beni oggetto di agevolazione ...presenti nel supermercato del comune BETA".

Tutto ciò premesso, l'istante chiede di sapere se tale operazione rientri tra le cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno previste dalla norma e prassi in materia.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene che, nel caso prospettato di trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati, non si determinano le ipotesi di decadenza o rideterminazione del credito di imposta in argomento, in quanto, "sebbene i beni saranno destinati ad altra struttura produttiva entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, gli stessi saranno comunque impiegati in altro punto vendita rientrante appieno nei territori agevolati".

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello l'analisi dei presupposti di legge di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; resta perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sull'effettiva spettanza del credito.

Il richiamato articolo 1 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive.

La scrivente ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa.

Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, si evidenzia che il comma 105, del richiamato articolo 1, della Legge n. 208 del 2015, stabilisce che "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".

Per espressa previsione normativa, tra l'altro, condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma e che fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Al riguardo, la scrivente con la circolare n. 34/E del 2016 ha chiarito che " Per "struttura produttiva" (..) deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di: (..)

a. un autonomo ramo di azienda, (..);

b. una autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Con particolare riferimento alle ipotesi indicate sub b), si evidenzia che, per individuare la "struttura produttiva", occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette "strutture" possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.).

Così, se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più "strutture" riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell'ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive. Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell'insieme, un'unica struttura produttiva.

In conclusione, la struttura produttiva deve individuarsi nell'ambito di ciascun comune "agevolato" in cui l'impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.

Ne deriva che un'impresa avrà almeno tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l'attività economica riferibile al medesimo processo produttivo. Nell'ipotesi particolare che una singola struttura produttiva di cui alla citata lett. b) sia l'unica "presenza" dell'impresa sul territorio comunale, risultano integrati i presupposti per considerarla come un'autonoma struttura produttiva".

Ferma restando l'individuazione della struttura produttiva sulla base di tali chiarimenti, si rappresenta che la disposizione di cui menzionato comma 105 è finalizzata ad evitare che i beni agevolabili siano - successivamente alla loro entrata in funzione (e nei limiti del periodo di sorveglianza) - distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all'agevolazione per essere destinati ad operare in territori diversi dalle zone assistite.

Ciò posto, nel caso di specie, l'istante dichiara di voler trasferire il punto vendita (struttura produttiva), in cui sono presenti i beni agevolati dal comune di BETA e nella quale si svolge l'attività di ..., a una nuova struttura produttiva in un altro comune  nella provincia di GAMMA. Pertanto, nel presupposto che l'investimento originario riferibile alla sede del comune BETA, qualora realizzato fin da subito nella struttura produttiva (localizzata in provincia di GAMMA), zona anch'essa assistita dal beneficio, abbia tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d'imposta maturato dall'istante. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 (ovvero che i beni rimangano " entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione" in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione).