Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 agosto 2020, n. 250

Articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Determinazione del reddito complessivo ai fini della richiesta di indennizzo.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il Sig. XXX (di seguito l'istante) rappresenta di esercitare l'attività d'impresa (codice Ateco XXXX) e, in relazione al comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal comma 692 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito, legge di Bilancio 2020), chiede un parere circa la corretta interpretazione della disposizione normativa in argomento, ai fini della richiesta di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n.145.

L'istante dichiara di aver applicato, per il periodo di imposta 2018, il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e che il reddito dichiarato nel quadro LM corrisponde ad Euro ...

Inoltre, l'istante rappresenta di avere percepito, nell'anno 2018, redditi da  pensione Inps, indicati nel quadro C della dichiarazione pari ad Euro ..., redditi indicati nel quadro RB pari a Euro ...e redditi indicati nel quadro RM pari a Euro .... Il reddito complessivamente indicato nel quadro RN è pari ad Euro ....

L'istante rappresenta che il comma 75 predetto, innovato dalla legge di bilancio 2020, recita: " (...) Si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario".

In virtù di quanto disposto dalla citata disposizione normativa, la soglia di reddito prevista dal comma 502- bis dell'articolo 1 delle Legge n. 145 del 2018 di Euro 35.000,00, sarebbe superata dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nel 2018, pari ad Euro ... con la conseguenza di non poter soddisfare la condizione di cui al comma 502- bis, lettera b) dell'articolo 1 sopracitato che legittima la richiesta di ristoro.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene che, in base ai principi relativi alla specificità delle norme tributarie (irretroattività), il comma 75 della legge n. 140 del 2014 innovato dalla legge di bilancio 2020, debba essere interpretato in relazione ai redditi forfetari percepiti a decorrere dall'anno 2020 in avanti e, conseguentemente, non trovi applicazione nel caso di specie.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

Inoltre, sempre preliminarmente, si rappresenta che il presente parere non ha ad oggetto la sussistenza di alcuno dei requisiti di applicazione del regime forfetario con particolare riferimento al periodo d'imposta 2018.

Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Successivamente, l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi, legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario.

Il comma 75 della citata legge n. 190 del 2014, nell'attuale formulazione, prevede che: " Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso dei requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito assoggettato al regime forfetario".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 502- bis, della legge n. 145 del 2018: " Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 (omissis) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita".

In sintesi, quindi, l'erogazione Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) è condizionata al possesso di un reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

In relazione al caso in esame, si ritiene non condivisibile la soluzione proposta dal contribuente per le motivazioni di seguito indicate, poiché a prescindere dalla innovata formulazione del più volte menzionato comma 75, già l'articolo 1, comma 502- bis faceva riferimento al " reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" che include anche i redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall'istante.