Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2026, n. 23677
Tributi - Avviso di pagamento - Cartella di pagamento impugnata - Contributo opere irrigue - Mandato senza rappresentanza - Cessazione dell'interesse all'impugnazione
Rilevato che
1. la CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia avente ad oggetto l'avviso di pagamento n. (...) con cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, aveva chiesto ad Ci.An. il pagamento della somma di Euro 4.360,53, a titolo di "tributo 0648 - contributo opere irrigue relativamente agli anni di imposta 2015/2017, accoglieva l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado ed, in riforma della stessa, annullava l'atto impugnato;
3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi illustrati con successiva memoria;
4. Ci.An. ha resistito con controricorso eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura. Successivamente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna per effetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n. 2361/07/2025, depositata il 26 marzo 2025 e passata in giudicato, la quale ha rilevato che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensi dell'art. 13 L.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017;
Considerato che
1. con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che l'avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell'elencazione di cui alla predetta disposizione;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici di merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilito l'estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II e III, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di appello, muovendo dall'erronea premessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna "non esiste più", avevano fatto riferimento alla previsione del "mandato senza rappresentanza", in forza Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio di Bonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;
2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questione di improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto che il contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva – depositata successivamente al deposito di analoga memoria di parte ricorrente – l'intervenuta decisione avente ad oggetto l'annullamento della cartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualità oggetto dell'odierno giudizio riguardante l'impugnazione degli avvisi di pagamento;
3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, così separatamente impugnata, e l'avviso di pagamento viene in rilevo la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effetto della sola impugnazione dell'atto tipico (nella specie, vertendosi di contributi consortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, appunto la cartella), viene a cessare l'interesse all'impugnazione (facoltativa) dell'atto atipico quale l'invito o avviso di pagamento (v., ex multis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può non rilevarsi che sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzio ricorrente;
4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione il contraddittorio ai sensi dell'art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione al P.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima.
P.Q.M.
Riserva la decisione ai sensi dell'art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al P.G. ed alle parti un termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio in motivazione.