CCNL TESSILI CONFAPI: novità del rinnovo

27 gen 2020 Siglata il 24/1/2020, tra la UNIONTESSILE CONFAPI, la CONFAPI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, in vigore fino al 31/3/2023.

Tabelle retributive Tessili Abbigliamento Moda

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

8 39,26 32,71 32,71
7 36,69 30,57 30,57
6 34,80 29,00 29,00
5 32,74 27,28 27,28
4 30,86 25,71 25,71
3 bis 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
3 29,14 24,28 24,28
2bis 27,94 23,28 23,28
2 26,57 22,14 22,14
1 17,14 14,28 14,28

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

8 2.228,92 2.261,63 2.294,35
7 2.104,59 2.135,16 2.165,73
6 1.974,22 2.003,22 2.032,22
5 1.850,05 1.877,34 1.904,62
4 1.751,14 1.776,86 1.802,57
3 bis 1,711,29 1.736,28 1.761,28
3 1.671,47 1.695,75 1.720,03
2bis 1.622,48 1.645,76 1.669,04
2 1.580,09 1.602,23 1.624,37
1 1.208,55 1.222,84 1.237,12

Tabelle retributive Calzature

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

8 39,26 32,71 32,71
7 36,69 30,57 30,57
6 34,80 29,00 29,00
5 32,74 27,28 27,28
4 30,86 25,71 25,71
3 bis 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
3 29,14 24,28 24,28
2bis 27,94 23,28 23,28
2 26,57 22,14 22,14
1 17,14 14,28 14,28

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

8 2.238,96 2.271,67 2.304,39
7 2.080,97 2.111,54 2.142,11
6 1.924,64 1.953,64 1.982,64
5 1.827,89 1.855,18 1.882,46
4 1.751,39 1.777,11 1.802,82
3 bis 1.711,29 1.736,28 1.761,28
3 1.671,69 1.695,97 1.720,25
2bis 1,622,54 1.645,82 1.669,10
2 1.580,27 1.602,41 1.624,55
1 1.250,96 1.265,24 1.279,53

Tabelle retributive Pelli e Cuoio

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/1/2022

6 38,84 32,37 32,37
5 36,07 30,05 30,05
4s 33,29 27,74 27,74
4 31,04 25,86 25,86
3 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
2 27,75 23,12 23,12
1 17,34 14,45 14,45

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/1/2022

6 2.129,24 2.161,60 2.193,97
5 1.931,61 1.961,66 1.991,72
4s 1.804,86 1.832,60 1.860,34
4 1.752,13 1.777,99 1.803,86
3 1,682,46 1.707,45 1.732,45
2 1.592,15 1.615,26 1.638,38
1 1.252,07 1.266,52 1.280,97

Tabelle retributive Occhiali

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

6 38,84 32,37 32,37
5 36,07 30,05 30,05
4s 33,29 27,74 27,74
4 31,04 25,86 25,86
3 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
2 27,75 23,12 23,12
1 17,34 14,45 14,45

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

6 2.175,47 2.207,83 2.240,20
5 1.986,16 2.016,21 2.046,27
4s 1.839,21 1.866,95 1.894,69
4 1.756,33 1.782,19 1.808,06
3 1.679,01 1.704,00 1.729,00
2 1.584,17 1.607,28 1.630,40
1 1.250,96 1.265,41 1.279,86

Tabelle retributive Penne e Spazzole

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

7 40,41 33,67 33,67
6 37,76 31,47 31,47
5 35,82 29,85 29,85
4S 33,71 28,09 28,09
4 31,76 26,47 26,47
3 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
2 27,35 22,79 22,79
1 17,65 14,70 14,70

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

7 2.191,06 2.224,74 2.258,41
6 2.007,52 2.038,99 2.070,46
5 1.906,26 1.936,11 1.965,96
4S 1.810,81 1.838,90 1.866,99
4 1.750,86 1.777,33 1.803,80
3 1.666,69 1.691,68 1.716,68
     
2 1.572,81 1.595,60 1.618,39
1 1.252,77 1.267,48 1.282,18

Tabelle retributive Giocattoli

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

7 40,41 33,67 33,67
6 37,76 31,47 1 31,47
5 35,82 29,85 29,85
4s 33,71 28,09 28,09
4 31,76 26,47 26,47
3 30,00 25,00 25,00
30,00 25,00 25,00
2 27,35 22,79 22,79
1 17,65 14,70 14,70

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

7 2.189,16 2.222,84 2.256,51
6 2.025,07 2.056,54 2.088,01
5 1.923,95 1.953,80 1.983,65
4s 1.816,89 1.844,98 1.873,07
4 1.769,00 1.795,47 i.821,94
3 1.690,61 1.715,60 1.740,60
     
2 1.598,37 1.621,16 1.643,95
1 1.266,19 1.280,90 1.295,60

Elemento di garanzia retributiva

Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".
Tale importo, pari a euro 240, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale. Con decorrenza dall'anno 2021, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C) Finalità e Contenuti dell'art. 12 sulla contrattazione di secondo livello.
Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lettera C) Finalità e Contenuti dell'art. 12 sulla contrattazione di secondo livello, con decorrenza dall'anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 30% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza ai momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere dì eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge 68/1999, sono esclusi dai computo della percentuale e/o dal numero minimo dì assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 30% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

Flessibilità dell'orario di lavoro

In questo modo le ore prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 104 ore annue, elevabili con accordo sindacale sino a 112 ore complessive, saranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati del 17% per le prime 48 ore di supero, del 20% per le successive.

Malattia e infortunio non sul lavoro

Settore tessile-abbigliamento-moda: Conservazione del posto: Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in "day hospital", ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione dei medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita") ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di otto mesi oltre i limiti di conservazione del posto.

Settore calzature: In caso di malattia con durata di 12 mesi consecutivi, escluso il periodo eventuale di specialità, nonché per malattie croniche, anche non continuative purché certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore ha diritto di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 12, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'Azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.

Settore pelli e cuoio: Conservazione del posto - trattamento economico: Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 8 mesi oltre i limiti di conservazione del posto, senza pregiudizio della facoltà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro al termine della stessa.

Settore penne, spazzole e pennelli: Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione dì farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita"), l'assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 10 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.

Settore occhiali: Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita"), l'assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 10 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.

Settore giocattoli: Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro l'assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 10 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.

Previdenza complementare

Dall’1/1/2021 le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate dello 0,10%