Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 agosto 2026, n. 24733

Lavoro - Intimazione di pagamento - Sospensione della prescrizione - Termini di versamento - Proroga - Pignoramento presso terzi - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritta la pretesa di Inail e Inps sottostante ad alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti di R.P.

La Corte d’appello affermava la prescrizione poiché la successiva intimazione di pagamento era stata notificata oltre il quinquennio dal precedente atto interruttivo, ovvero un pignoramento presso terzi. Il quinquennio, decorrente dal 7.11.2016, secondo la Corte beneficiava della sospensione della prescrizione per un totale di 311 giorni ai sensi degli artt.37, co.2 d.l. n.18/20 e 11, co.9 d.l. n.183/20, e non del più ampio termine di 542 giorni di cui all’art.68, co.1, d.l. n.18/20.

Avverso la sentenza, Inail e Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrono per un motivo di ricorso principale e incidentale, cui resiste con controricorso R.P., mentre l’Inps non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura.

L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.

AdER ha depositato memoria illustrativa in vista dell’odierna udienza pubblica.  

In sede di camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di ricorso principale e con l’unico motivo di ricorso incidentale, rispettivamente Inail e AdER deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt.37 e 68, co.1 e 2 d.l. n.18/20 conv. con l. n.27/20, 11, co.9 d.l. n.183/20, 12, d.lgs. n.159/15, nonché dell’art.2948 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inapplicabile la sospensione della prescrizione per 542 giorni, dall’8.3.2020 al 31.8.2021 ex art.68 d.l. n.18/20.

Il motivo è fondato.

Il d.l. n.18/20 ha introdotto due distinte cause di sospensione dei termini:

a) quella prevista dall’art.67, relativa ai «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»;

b) e quella prevista dall’art.68, relativa ai «termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Gli artt.67 e 68 del d.l. n.18/20 dettano poi una disciplina speciale della sospensione della prescrizione ─ sostanzialmente riconducibile alla categoria generale della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare del diritto (art.2942 c.c.) ─ quale conseguenza della sospensione dei termini.

Disciplina che è diversamente modulata dal legislatore in funzione della attività che forma oggetto della sospensione dei termini: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, nel caso previsto dall’art.67; versamento, nel caso previsto dall’art.68.

Occorre sottolineare che le fattispecie disciplinano istituti diversi.

 Altra è la sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative.

Altra è la sospensione della prescrizione dei diritti di credito che formano oggetto di tali attività.

Nel caso in esame viene in considerazione la notificazione di una intimazione di pagamento, e dunque la disciplina della sospensione della prescrizione a essa applicabile dipende dalla sussunzione di tale attività tra gli atti e le attività previste dall’art.67 ovvero da quelle previste dall’art.68.

Rileva il Collegio che sulla questione controversa ─ ed in particolare sull’applicabilità all’intimazione di pagamento del combinato disposto previsto dagli artt.68 del d.l. n.18/20 e 12, co.2 d.lgs. n.159/15 ─ l’orientamento di Cass. n.34336/2025 è stato richiamato dalle pronunce successive (Cass. n. 10500/2026 e Cass. n.11824/2026) e infine confermato da Cass. n.14838/2026, resa in pubblica udienza.

Secondo questo orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, l’art.68 del d.l. n.18/20 non si limita a disciplinare la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma si estende anche alla notifica della intimazione di pagamento.

Per l’effetto, in forza del richiamo compiuto dall’art.68 del d.l. n.18/20, la sospensione della prescrizione  è disciplinata dall’art.12 del d.lgs. n.159/15, e, secondo i principi di diritto sopra richiamati, occorre distinguere tra:

a) le intimazioni di pagamento «non in scadenza «entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione», ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni» e;

b) le intimazioni di pagamento «in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023» ( si veda Cass. n. 34336/2025, citata).

La corte territoriale, in ragione del periodo di sospensione così determinato ha ritenuto decorso il termine quinquennale.

Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene che la corte territoriale, nel caso portato al suo esame, abbia fatto applicazione della sospensione dei termini di versamento previsti dall’art.68 d.l. n.18/20, e non della sospensione del termine di prescrizione previsto dall’art.12 d.lgs. n.159/15, nei termini sopra precisati.

Nel fare ciò è incorsa nella violazione del combinato disposto degli artt.68 d.l. n.18/20 e 12 d.lgs. n.159/15, lamentata dall’istituto previdenziale.

I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, e il rinvio alla medesima corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.

La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.