Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 agosto 2026, n. 24846

Licenziamento - Mancata integrazione del contraddittorio - Cessazione attività - TFR - Litisconsorzio necessario - Doppia conforme - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Il lavoratore, premesso di essere stato licenziato per giusta causa in data 24.4.1997 e di avere ottenuto, con pronuncia passata in giudicato, la condanna del datore di lavoro alla reintegra, rimasta inattuata, adì il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, con due distinti ricorsi, per ottenere, con il primo, l’accertamento delle mansioni superiori di dirigente tecnico (domanda in seguito oggetto di rinuncia) e la condanna al pagamento di euro 155.181,00, di cui una parte per risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, e una parte per contributi di cui si era omesso il versamento e, con il secondo, il pagamento di euro 376.896,92 per retribuzioni non corrisposte, TFR e spettanze di fine rapporto.  

2. Riuniti i ricorsi, il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del TFR, rigettandola nel resto.

3. Interposto gravame da parte del lavoratore, la pronuncia veniva in toto confermata dalla Corte appello di Napoli, con la sentenza oggetto di impugnazione.

4. Avverso tale pronuncia G.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso la società.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

5. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

I. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la parte ha eccepito la  nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, in violazione dell’art. 102 c.p.c.;

II. con il secondo motivo,  ai sensi del 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché, ai sensi del 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 2697 c.c. e, infine, ai sensi del 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte non avrebbe valutato le allegazioni documentali da cui emergeva che il ricorrente aveva sempre manifestato la volontà di ottenere, oltre alla reintegra, anche il pagamento delle somme spettantegli;

III. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte denuncia l’omesso esame fatti decisivi e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.  2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. nonché dell’116 c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto intervenuta la cessazione dell’ attività della C. s.r.l. con conseguente impossibilità sopravvenuta “per mancanza del substrato lavorativo”;

IV. infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 24, commi 1 e 2,  e 111, comma 7, Cost..

2. In primis, la parte censura la pronuncia per essere stata resa in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale, litisconsorte necessario, essendo stata proposta una domanda di regolarizzazione contributiva.  

3. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del giudice del merito, il quale ha rilevato, da un lato, una insufficienza di allegazioni  circa la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c., sottolineando come nel ricorso introduttivo la parte aveva agito per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ed il relativo inquadramento al VII livello dal III riconosciuto dalla Società, - da cui sarebbe scaturito il danno ex art. 2116 c.c. non essendo stato il rapporto integralmente regolarizzato ai fini previdenziali e contributivi -, senza tuttavia allegare sufficienti elementi per delineare in modo adeguato la causa petendi di detta istanza, omettendo anche di indicare il periodo in questione (pag. 5).

Dall’altro lato, ha affermato, condividendo quanto già rilevato dal primo giudice e senza che tale affermazione sia stata adeguatamente censurata, che la domanda ex art. 2116 c.c. scaturiva “da un irregolare inquadramento e che [era] quindi fondata sull’omissione contributiva in relazione all’inquadramento spettante in virtù delle mansioni superiori effettivamente svolte”.

 Ne ha quindi fatto conseguire il rigetto della pretesa risarcitoria “essendo la stessa fondata su una domanda (quella di superiore inquadramento) proposta in via principale e per la quale il ricorrente aveva formulato espressa rinuncia all’accertamento nel corso del giudizio di primo grado” (pag. 6).

4. Trovano pertanto applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui la parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente (Cass. 28/6/2024, n. 17893).

 E ciò nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo che prevale anche sul principio del contraddittorio ove la salvaguardia di questo si riveli sintonica al rispetto di un dato meramente formale, senza incidenza e senza pregiudizio alla situazione giuridica sostanziale (così Cass. 27/2/2017, n. 4917).

L'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se, nel successivo giudizio di rinvio, il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (ex plurimis: Cass. n. 15219/2018 e n. 19759/2017).

5. Nel caso di specie, alla luce del complessivo tenore della motivazione, appare chiaro come una pronuncia di accoglimento della doglianza sarebbe inutiliter data in quanto non consentirebbe alla parte di ottenere una pronuncia favorevole.

6. Con il secondo motivo, con molteplici argomenti di critica, si censura la sentenza per avere negato il diritto al riconoscimento dell’importo di euro 376.896,92 richiesto a titolo di retribuzioni non corrisposte, TFR e altre spettanze di fine rapporto.

 In particolare, la parte, critica la pronuncia per omessa considerazione di un fatto decisivo costituito dalle allegazioni documentali che attestavano la perdurante volontà del lavoratore di ottenere il pagamento delle somme spettantegli, oltre che per violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stata invertita la regola di riparto degli oneri probatori, infine, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per esservi un’omissione di pronuncia sul capo di domanda relativo al pagamento delle somme dovute sino al 31.3.2009.

7. Il motivo, per come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità.

8. Innanzitutto, come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, il motivo contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica ed adeguata indicazione, nell'illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall'art. 360, comma 1, c.p.c., così non consentendo una corretta identificazione del devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, "di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità" (Cass. Sez. U. n. 26242/2014; Cass. n. 3141/2019, n. 13657/2019, n. 18560/2019).

9. In particolare, questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile, come accade nel caso di specie, scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. n. 7394/2010, n. 20355/2008, n. 9470/2008).

10. Procedendo nell’analisi della giurisprudenza di questa Corte formatasi in argomento, va anche rilevato come si è ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017).

11. Va altresì osservato come, nella parte in cui si denuncia la violazione di legge, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il motivo appare anche per altro verso irrispettoso della forma in cui andava dedotto, che richiede, a pena di inammissibilità, non solo l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16038/2013, Rv. 626926 - 01).

12. Inoltre, osserva il Collegio, come nel corpo del motivo in esame, parte ricorrente diffusamente critica la valutazione dei fatti come operata dai giudici del merito (come è reso palese dalla affermazione, contenuta a pag. 23 del ricorso, a mente della quale vi sarebbe una “una inesatta valutazione delle allegazioni istruttorie con violazione di legge”), laddove il ricorrere del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., prescinde dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), con la conseguenza che il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, per quanto detto nella specie insussistente.

13. Infine, il ricorrente invoca esplicitamente anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in una ipotesi chiaramente preclusa, versandosi in un caso di c.d. doppia conforme, per cui per evitare l'inammissibilità del motivo lo stesso doveva chiaramente specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016, n. 20944/2019), specificazione affatto contenuta nel motivo in esame.

14. Venendo al terzo motivo di ricorso, con lo stesso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. si censura l’omesso esame di fatti decisivi, oltre che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., criticando la sentenza per avere ritenuto cessata l’attività della C. s.r.l. nel 2005, sulla base di un’errata valutazione del materiale probatorio.

15. Similmente a quanto si è osservato nella trattazione del secondo motivo di ricorso, a cui si rimanda, anche in tal caso si ravvisano profili di inammissibilità dovuti alla tecnica di redazione del motivo caratterizzata da una inestricabile mescolanza di censure eterogenee con palmare violazione del canone di specificità.  
16. Inoltre, anche in questo caso, va rilevato come, in relazione al richiamo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. opera l’efficacia preclusiva della cd. doppia conforme, non essendosi la parte minimamente peritata di addurre elementi a sostegno della diversità di ratio decidendi delle due pronunce di merito.

17. Proseguendo nella disamina del motivo si osserva, per altro verso, come la parte richiama, a sostegno della propria doglianza, copiosa documentazione da cui, a dire della stessa, risulterebbe infirmato l’accertamento della Corte in ordine alla cessazione di attività della C. s.r.l. nel 2005, consistente nella visura camerale della società, in una cartella esattoriale avente a oggetto contributi dovuti per il ricorrente  sino al 30.6.2008, in un’istanza di rateizzo dei medesimi contributi, nell’estratto conto retributivo da cui parimenti risulterebbe il versamento dei contributi sino alla predetta data, in due atti di precetto e, infine, in un’ispezione ipotecaria, documentazione rispetto alla quale non è, tuttavia, dato comprendere se e con quale allocazione la stessa sarebbe stata prodotta nelle precedenti fasi di merito.  

18. Infine, con il quarto e ultimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 24, commi 1 e 2, e 111, comma 7, Cost..

19. In particolare, la parte, dopo avere trascritto i passaggi della pronuncia che intende censurare, riguardanti il rigetto della domanda, qualificata dalla Corte territoriale, come avente natura risarcitoria, per difetto di allegazioni sufficienti a delineare la causa petendi, indugia in una serie di considerazioni di ordine generale, del tutto avulse dal decisum, che passano attraverso l’analisi di disposizioni sulle garanzie apprestate dall’ordinamento a tutela dei diritti dei lavoratori, per poi soffermarsi nuovamente sulla questione della ritenuta cessazione dell’attività della C. s.r.l.  e, infine, adombrare una violazione del giudicato costituito da precedente pronuncia, resa all’esito del giudizio avente a oggetto l’impugnativa di licenziamento, nel quale non era stata eccepita la cessazione dell’attività aziendale, dal che sarebbe discesa una preclusione a farla valere per la prima volta nella presente sede.  

20. La censura, oltre a palesarsi inammissibile in quanto non rispettosa dei canoni di specificità e autosufficienza come sopra tratteggiati, è altresì infondata in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia, alla quale muove critiche avulse dalle questioni affrontate nei passaggi motivazionali trascritti nella stessa parte argomentativa del motivo di ricorso per cassazione.

21. Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.

22. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.

23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.