Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 gennaio 2026, n. 441
Lavoro - Integrazione del TFR - Mancato computo - Obbligo di manleva - Interpretazione degli atti negoziali - Rigetto
Fatti di causa
1.- La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 498/2019, aveva respinto l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza di primo grado; in particolare, la Corte territoriale aveva condiviso la delimitazione della domanda relativa all’integrazione del TFR, operata dal tribunale in relazione al periodo 2001 – 2013, in base al rilievo secondo cui, nel ricorso introduttivo del giudizio, era stato allegato il mancato computo nel TFR dei soli premi relativi a tale arco temporale; inoltre, erano state prodotte unicamente le buste paga relative alle mensilità di dicembre, in esso comprese.
Con riguardo all’invocata applicazione della dichiarazione di manleva, sottoscritta in data 31 luglio 2013 da E.R., la medesima Corte aveva rilevato l’omessa censura – ad opera dell’appellante – del rilievo, operato dal Tribunale, circa la mancata proposizione in giudizio di alcuna domanda e pretesa nei confronti di A. in via riconvenzionale.
2.- Questa Corte di cassazione con ordinanza n. 4847/2023 cassava la sentenza di appello in relazione a due distinti punti: sul computo del TFR, per l’erronea delimitazione del petitum contenuto nella domanda realmente svolta dal lavoratore da individuare alla luce degli interessi sostanziali che avevano mosso il lavoratore al processo e dunque sulla scorta di tutti i premi costantemente erogati al lavoratore nel corso del rapporto; e quanto all’operatività della manleva, per l’erronea tesi circa il suo condizionamento all’esercizio ritenuto essenziale di una domanda riconvenzionale nei confronti dello stesso garantito all’interno del medesimo processo; rinviava, perciò, la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
3.- La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 771/2024, oggetto del presente giudizio, giudicando in sede di rinvio ha condannato R.A. S.p.A. a pagare ad A.A. la somma di € 45.860,71 a titolo di integrazione del TFR oltre accessori, ha respinto l'azione di manleva proposta da A.A. e condannato R.A. S.p.A. a rifondere ad A.A., la metà delle spese processuali; mentre ha condannato A.A. a rifondere a R.F.E. S.p.A. per intero le spese di tutte le fasi processuali.
4.- A fondamento della decisione, la Corte d'appello ha affermato che a seguito della pronuncia dell'ordinanza rescindente di questa Corte di cassazione la stessa Corte d’appello non poteva che includere ai fini del ricalcolo del Tfr l'intero periodo di lavoro svolto dal A. fin dal 1990, oggetto delle pretese avanzate, fin dalla fase stragiudiziale (v. doc. 16, ric. I gr .), dall'odierno ricorrente in riassunzione, e dei conteggi prodotti avanti al Tribunale; quest'ultimi non avevano costituito materia di specifiche contestazioni, rilevanti nella presente fase processuale; in sede di discussione la difesa delle parti resistenti aveva sollevato la questione della difformità soggettiva delle parti datoriali, ma l'eccezione era stata superata dall'esame delle buste paga dalle quali si evinceva che l'assunzione di A. alle dipendenze di R.A. e R.F. era avvenuta con integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa e quindi, come affermato fin dalla messa in mora stragiudiziale dal 24/2/2015, in via di continuità.
Il collegio senza necessità di accertamento peritale ha quantificato la residua pretesa di integrazione del TFR azionata da A. sulla base dei citati conteggi.
5.- Per quanto riguardava invece l'azione di manleva svolta da A. in primo grado , la Corte d'appello ha affermato che l'atto di manleva era stato compiuto dal suo autore ing. R. nelle sole ed esclusive qualità espressamente indicate, vale a dire quale legale rappresentante della R.F. S.p.A. nonché personalmente e solidalmente alla predetta società.
Il chiaro ed univoco significato della indicazione così compiuta impediva con tutta evidenza di estenderne l'ambito soggettivo alle altre società del gruppo R.
Inoltre , sotto l’aspetto processuale la Corte ha rilevato come l’azione in questione non fosse stata rivolta a nessuna delle odierne resistenti e nessuna di esse poteva pertanto essere in alcun modo coinvolta nell'obbligazione in esame azionata da A. nel presente giudizio .
6.- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore A.A. affidandosi a tre motivi ai quali hanno resistito R.A. Spa e R.F.E. Spa con controricorso contenente ricorso incidentale proposto da R.A. Spa sulla base di un motivo.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la motivazione meramente apparente in relazione alla domanda di manleva nonché ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2506 c.c. e 1362 c.c. posto che la Corte d’Appello si era limitata ad affermare che a seguito della scissione intervenuta non vi sarebbe un titolo idoneo per estendere l’obbligo di manleva, non fornendo una logica ed adeguata motivazione circa l’inoperatività della manleva nei confronti di R.A. e R.F.E.; né aveva correttamente interpretato il testo della manleva stessa oltre a non attenersi al testo dell’ordinanza della Suprema Corte n. 959/2024 e alle indicazioni nello stesso espresse, che evidenzia come la manleva fosse successiva sia alla scissione sia alla liberatoria.
Da un’attenta lettura della manleva di E.R. emergeva come lo stesso si fosse impegnato a nome di tutto il gruppo R.
1.1. Il motivo di ricorso deve essere disatteso perché impinge nel merito della soluzione offerta dalla Corte di appello sull’estensione soggettiva della manleva.
Inoltre, la motivazione della sentenza è senz’altro sussistente e non si ravvisano le insufficienze lamentate nella censura anche perché il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nel solo caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico contenuto nella impugnata pronuncia.
Sotto altro aspetto, il motivo di ricorso mira a sovrapporre all’interpretazione della manleva adottata dalla Corte una propria interpretazione di parte ed è opportuno ricordare in proposito che l'interpretazione degli atti negoziali, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022): tali specifiche violazioni, nei termini di cui sopra delineati, non sono però riscontrabili nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.
La Corte d’Appello, oltre ad essere incorsa nelle violazioni sopra indicate, avrebbe totalmente omesso di considerare il procedimento penale che A.A. ha dovuto affrontare e tutti gli aspetti inerenti alla Legge O. che avevano rilevanza soprattutto in relazione alla manleva.
2.1. La censura sollevata col secondo motivo è inconferente, posto che, secondo la chiara interpretazione della Corte di merito, le società del Gruppo R. convenute in giudizio non erano tenute alla manleva che era stata invece assunta dall’ing. R. nelle sole ed esclusive qualità espressamente indicate, vale a dire quale legale rappresentante della R.F. S.p.A. nonché personalmente e solidalmente alla predetta società.
In ogni caso non sussiste alcuna violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. c) posto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio l’omesso esame di un fatto decisivo, nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione
diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015).
3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 303 c.p.c., per avere la Corte d’Appello affermato che l’azione di manleva non sia stata intrapresa con l’atto introduttivo del giudizio nei confronti di R.F.E., ma che le sia stata estesa solo con il ricorso in riassunzione in modo tardivo e inammissibile.
Il motivo è inammissibile perché quella processuale relativa alla carenza di interesse costituisce ratio ulteriore rispetto alla tesi principale formulata dalla Corte d’appello sotto il profilo sostanziale, in base alla quale nessuna di tali società era stata coinvolta nell’obbligo di manleva.
Giova ricordare a questo proposito che “ qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 5102 del 26/02/2024).
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale R.A. S.P.A. deduce la nullita’ del procedimento in relazione all’art. 414 c.p.c., all’art 394 c.p.c. , all’art 112 c.p.c., all’art 132 c.p.c. ed all’art 118 d. att. c.p.c., all’art 101 c.p.c., all’art 420 c.p.c.
Violazione di legge ex art 360, c.1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1362 c.c.; si sostiene in proposito che la Corte di merito abbia sbagliato ad applicare la sentenza rescindente ed a liquidare il TFR, dato che la portata della pronuncia cassatoria destinata ad avere effetto di giudicato interno era limitata alla parte rescindente dell’affermazione e quindi alla ritenuta incongruità motivazionale della pregressa individuazione e qualificazione della domanda.
4.1. Il ricorso incidentale deve essere rigettato, non senza rilevare la mancanza di pertinenza rispetto alle censure proposte delle espressioni che figurano nello stesso motivo di ricorso nelle quali si afferma, tra l’altro, che questa Corte di legittimità – nel cassare la precedente sentenza - avrebbe compiuto “esternazioni fuori dal circuito giurisdizionale” : una frase che, in ragione della sua genericità, si pone ai limiti - se non oltre – il perimetro dell’art.91 c.p.c. che fa divieto ai difensori di usare “espressioni sconvenienti ed offensive”.
4.2. Nel merito delle censure sollevate, non si intuisce in che termini la Corte di appello abbia potuto violare le norme indicate dalla ricorrente incidentale dal momento che, nel procedere alla liquidazione del TFR, si è limitata alla pedissequa applicazione del principio di diritto formulato da questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 4847/2023; ed ha perciò individuato il periodo di riferimento della domanda, relativamente all’ampiezza del TFR rivendicato in giudizio, in base a tutti gli atti di causa, conformandosi pienamente al dictum della Corte di legittimità.
5.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni devono essere rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
6.- Le spese di lite possono compensarsi in considerazione dell’esito del giudizio.
7.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.