Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 gennaio 2026, n. 97
Avviso di accertamento - IRPEF - Reddito - Indagini finanziarie - Ricorso per revocazione - Interesse ad agire - Cessazione della materia del contendere - Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia notificava in data 10 novembre 2014 a M.R. avviso di accertamento n. (...), con il quale accertava, nei confronti di quest’ultimo, per l’anno d’imposta 2009, un reddito complessivo di € 322.778,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 6.453,00, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relative addizionali.
Tale accertamento traeva origine da indagini finanziari effettuate nei confronti del contribuente, autorizzate dalla Direzione regionale competente sui conti correnti dello stesso contribuente e del coniuge C.M., e nel corso della quale venivano riscontrati una serie di versamenti ritenuti non giustificati.
2. Avverso l’avviso di accertamento in questione M.R. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia la quale, con sentenza n. 1947/2015, depositata il 6 novembre 2015, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento impugnato.
La C.T.P., in particolare, rigettava le eccezioni relative al difetto di motivazione e di prova, nonché di violazione del principio del contraddittorio; rilevava, invece, la mancata notifica dell’invito a comparire n. (...) ed il mancato rispetto del termine di cui all’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accogliendo nel merito le eccezioni del contribuente.
3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 2780/2019, pronunciata il 14 giugno 2019 e depositata in segreteria il 16 ottobre 2019, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., dinanzi alla stessa C.G.T. 2 della Puglia.
La Corte regionale, con sentenza n. 1230/2025, pronunciata l’11 aprile 2025 e depositata in segreteria il 14 aprile 2025, rigettava la richiesta di revocazione, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
5. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione M.R., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
7. Con decreto del 24 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025.
All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso M.R. eccepisce la nullità della sentenza impugnata e violazione degli artt.100 e 336, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, dello stesso codice di rito.
Rileva, in particolare, che, anteriormente alla definizione del giudizio di revocazione proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 2780/2019, quest’ultima sentenza era stata già cassata con rinvio dall’ordinanza di questa Corte n. 19050 del 13 giugno 2022, per cui il giudice della revocazione avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto la sentenza impugnata era già stata eliminata dal mondo giuridico.
2. Il motivo è fondato.
La sentenza oggetto della domanda di revocazione era stata impugnata anche con ricorso per cassazione; al momento della decisione sulla domanda di revocazione, era già intervenuta l’ordinanza di questa Corte n. 19050 del 13 giugno 2022, che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 2780/2019 del 16 ottobre 2019, e pertanto la stessa Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare, sul ricorso di revocazione, la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, senza entrare nel merito della domanda di revocazione.
Invero, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata revocata prima della decisione sul ricorso per cassazione, «la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto» (Cass., Sez. U., 28 aprile 2017, n. 10553; in senso conforme, Cass. 2 aprile 2021, n. 9201; Cass. 6 maggio 2025, n. 11836).
Analogo principio è stato affermato nel caso in cui la sentenza revocanda sia cassata in pendenza del giudizio di cui all’art. 395 c.p.c.: «il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora, ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c., venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza.
Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione» (Cass. 4 ottobre 2023, n. 27946).
Nella pronuncia da ultimo citata la Corte ha, in particolare, osservato: «Com’è noto, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.” Come già affermato da questa Corte, in applicazione dell’art. 398 c.p.c., u.c., la possibilità che abbia luogo, in difetto di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione (o del giudizio di cassazione se il ricorso sia stato già proposto), il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione sul merito della decisione, determina una situazione in cui - ove quest’ultima venga cassata dal giudice di legittimità (con o senza rinvio) prima della definizione del giudizio di revocazione ed ove, come nel caso di specie, la statuizione impugnata per revocazione, sia la medesima oggetto della predetta cassazione - l’oggetto stesso del giudizio di revocazione viene meno.
Ne consegue che, nel giudizio ex art. 395 c.p.c. in cui sia constatata detta cassazione, l’impugnazione, divenuta priva di oggetto, risulta carente del requisito dell’interesse.
Il giudice della revocazione che non constata la sopravvenuta carenza di interesse, e non dichiara inammissibile l’impugnazione, pronuncia, pertanto, una sentenza viziata in rito e, dunque, nulla (così Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 6885 del 03/04/2015)» (Cass. n. 27946/2023 citata).
Nella fattispecie in esame si verte nella seconda delle ipotesi appena richiamate, in quanto la sentenza della Corte regionale impugnata ex art. 395 c.p.c. è stata annullata dalla Corte di cassazione proprio nella parte interessata dalla richiesta di revocazione con ordinanza intervenuta nel mese di giugno 2022, prima che la causa di revocazione fosse decisa dalla C.G.T. 2.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
Tenuto conto della peculiarità del caso concreto e delle questioni affrontate, le spese di lite dell’intero giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.