Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 gennaio 2026, n. 64

Monitoraggio fiscale - Omessa dichiarazione - Sanzione - Presunzione di evasione - Natura sostanziale e procedimentale - Raddoppio dei termini - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. A.M.G.B. impugnava davanti alla C.T.P. di Grosseto l’atto di irrogazione della sanzione di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del d.l. 167/1990, convertito in L. 227/1990, per omessa dichiarazione di investimenti ed attività detenute all’estero nell’anno 2006.

2. La C.T.P. di Grosseto rigettava il ricorso.

3. La C.T.R. della Toscana, adita dal contribuente, accoglieva l’appello, concludendo per l’inapplicabilità retroattiva del maggior termine accordato dall’art. 12 del d.l. 78/2009 per l’irrogazione di sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.

4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

5. A.M.G.B. è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo– rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art 12, commi 2 e 3 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado ha errato a ritenere che le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2 bis e comma 2 ter del d.l. n. 78/2009 avessero natura sostanziale e dovessero pertanto ritenersi irretroattive.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva, con la precisazione che, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice (Cass. n. 2990/2024).

1.3. Viceversa, per venire al caso in esame, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2. (cfr. Cass. n. 2662/2018, Cass. n. 29632/2019, Cass. n. 7957/2021, Cass. n. 8653/2022, Cass. n. 33965/2023, Cass. n. 5964/2024, Cass. n. 17223/2025).

2. Ha pertanto errato la C.T.R. a ritenere decaduta l’A.F. dal potere di irrogazione della sanzione, ponendosi in contrasto con i suesposti principi, operando invece il raddoppio dei termini.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla C.G.T.2 della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame degli ulteriori motivi di gravame proposti dall’appellante, nel rispetto dei principi sopra richiamati, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.