Decorrenza degli interessi in caso di applicazione illegittima del contributo di solidarietà

In caso di illegittima applicazione del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza gli interessi legali sulle somme trattenute decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
Secondo i giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo da parte della Cassa, gli interessi legali sulle somme in questione decorrevano dalla data di ciascun prelievo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la CNPADC, lamentando, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici del gravame avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.

Il Collegio ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente che l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. lgs. n.509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Esula, dunque, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

I Giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, pertanto, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie e gli interessi devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.