Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 aprile 2021, n. 11401

Tributi - Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Donazione - Atto di mutuo dissenso stipulato prima dello scadere del quinquennio - Revoca agevolazioni - Esclusione

 

Ritenuto che

 

1. N.R. impugnava l'avviso di liquidazione n. 20061T005266000 notificatole in data 25 gennaio 2012 con il quale l'agenzia delle entrate aveva richiesto il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse sull'atto di donazione di un immobile sito in Capri del 3 maggio 2006 stipulato tra la donante E.C. ed i donatari N.R. e M.R.. La revoca era dipesa dal fatto che i contraenti, con successivo atto di mutuo dissenso stipulato prima dello scadere del quinquennio, avevano convenuto di risolvere la donazione.

La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Campania lo rigettava nel merito sul rilievo che i contraenti, con il contratto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, avevano proceduto al trasferimento del bene, per il che si erano verificati i presupposti per la decadenza dal beneficio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che con il contratto di risoluzione della donazione per mutuo dissenso le parti hanno inteso porre nel nulla il precedente negozio giuridico vanificando con effetto retroattivo gli effetti da esso prodotto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo di appello afferente il dedotto vizio dell'avviso di liquidazione derivante dalla mancanza di motivazione.

3. Osserva la Corte che, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., la contribuente invoca gli effetti a se favorevoli della sentenza n. 9725/31/15 della CTR della Campania depositata il 6 novembre 2015 e pronunciata a favore del coobbligato in solido R.M., il quale con distinto ricorso aveva impugnato il medesimo avviso di liquidazione n. 20061T005266000. Con tale sentenza, prodotta in allegato alla memoria e recante in calce la certificazione ex art. 124, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. che avverso la stessa non sono state proposte impugnazioni nei termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la CTR ha accolto il ricorso proposto dal coobbligato in solido R.M. avverso il medesimo avviso di accertamento. Con tale sentenza la CTR ha affermato il principio secondo cui il mutuo dissenso formulato dalle parti non ha prodotto un effetto traslativo del bene ma ha posto nel nulla l'atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset. Trattandosi di sentenza pronunciata a favore del coobbligato in solido, essa può essere validamente opposta all'agenzia delle entrate, non essendo fondata su ragioni personali, giusta l'art. 1306 cod. civ..

Quanto alla possibilità di rilevare il giudicato in questa fase processuale, mette conto considerare che esso si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, che risulta notificato il 19 aprile 2016, essendo divenuta definitiva la sentenza della CTR della Campania favorevole a R.M. il 6 maggio 2016. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui è ammesso anche il rilievo d'ufficio nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., n. 2735 del 02/02/2017; Cass., Sez. Un., n. 13916 del 16/06/2006), per il che la deduzione del giudicato è pienamente ammissibile.

4. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione del fatto che la decisione è basata sul rilievo del giudicato esterno che si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.